Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33075 del 14/07/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33075 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza n.861/2015 TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI REGGIO CALABRIA del
25/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott Pompeo Alfredo Viola che ha

chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con ordinanza in data 25 settembre 2015 il Tribunale della libertà di Reggio Calabria
respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di A.A., avverso
l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale dello stesso capoluogo del 13 luglio 2015, che disponeva la

Data Udienza: 14/07/2016

t

misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi della stessa indagata di partecipazione ad
un’associazione a delinquere aggravata ex art. 7 D.L. 152/91.
1.2 L’ordinanza del Tribunale del riesame reggino riteneva sussistere adeguati indizi di
colpevolezza con riferimento al suddetto delitto avendo l’indagata agito quale costitutrice di
una società di fatto operante nel settore del gioco e delle scommesse on-line tramite la Uniq
Group Ltd.. In particolare, la A.A., risultando consulente legale del gruppo Betuniq ed
amministratrice di una costituenda nuova società estera austriaca UNIQ GROUP BUCHMACHER

collaborare con il vertice della suddetta compagine associativa, Mario Gennaro, a sua volta
legato da vincoli di collaborazione con le cosche della ndrangheta calabrese nel settore del
gioco e scommesse, per la realizzazione dei fini illeciti del gruppo che così poteva sfruttare “le
sua qualità professionali e la sua piena disponibilità operativa”.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagata
deducendo con distinti motivi:
– violazione dell’at. 606 lett. c) cod.proc.pen. per inutilizzabilità del Decreto di intercettazione
n.365/14 e delle conversazioni nn. 47,59 e 60 in esso riportate per la mancata trasmissione da
parte dell’ufficio del P.M. dei supporti informatici, dei brogliacci e delle trascrizioni integrali;
– violazione dell’at. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. poiché la motivazione dell’ordinanza del
riesame era priva di capacità dimostrativa, meramente assertiva e contenente illazioni nelle
parti in cui ricavava dall’attività lavorativa della A.A. e dalle sue relazioni con il Gennaro il
coinvolgimento della stessa nelle attività illecite svolte da questi e nelle relazioni dello stesso
con altri associati mafiosi locali;
– vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 7 D.L.
152/91 che era stata ritenuta non già sulla base della condotta tenuta dal singolo indagato
bensì in forza della generica idoneità agevolatrice delle attività dell’associazione;
– violazione dell’at. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle
esigenze cautelari dovendosi escludere il rischio di inquinamento della prova e dovendo
ritenersi assente la sussistenza di un rischio di reiterazione delle condotte avuto riguardo alla
scomparsa dell’associazione.
Con successiva memoria pervenuta in Cancelleria la A.A. faceva pervenire rinuncia
all’impugnazione.
Ciò posto ai sensi dell’art.

591

cod.proc.pen.

deve dichiararsi

l’inammissibilità

dell’impugnazione a seguito della rinuncia trasmessa personalmente dalla ricorrente A.A..
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento
in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 500,00.
P.Q.M.

GMBH), sempre operativa nel settore delle scommesse on-line, si sarebbe prestata a

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Roma, 14 luglio 2016

Franco Fiandanese
cre.

IL PRESIDENTE

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