Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33072 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33072 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAPIENZA GIUSEPPE N. IL 15/07/1962
avverso l’ordinanza n. 114/2011 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2012 il Tribunale di Caltanissetta, decidendo
quale giudice dell’esecuzione nei confronti di Sapienza Giuseppe a seguito del
rinvio disposto da questa Corte, che aveva annullato, quanto alla determinazione
della pena, l’ordinanza del 17 gennaio 2011 dello stesso Tribunale, che aveva
riconosciuto il vincolo della continuazione tra tre sentenze a carico del

accertati con dette sentenze, in anni tre di reclusione ed euro novecento di
multa.
Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che l’ordinanza era stata
annullata per essere stata individuata la pena base non in quella inflitta per la
violazione più grave ma in quella più elevata complessivamente inflitta con le
indicate sentenze e che, nella determinazione della nuova pena, doveva
procedersi agli aumenti per i reati c.d. satelliti anche considerando quelli già
apprezzati a fini dosimetrici dal Giudice della cognizione nel limite fissato dall’art.
671, comma 2, cod. proc. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo
del suo difensore il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento per
inosservanza degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione
erroneamente determinato la pena complessiva, operando un aumento di pena
per ciascun reato satellite superiore a quello stabilito in sede di cognizione e non
stabilendo la pena edittale minima fissata per ogni singolo reato in mancanza di
determinazione del singolo aumento in detta sede.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Tribunale, infatti, nel computo degli aumenti della pena, ha fatto
corretta applicazione del condiviso principio di diritto, che ha esattamente
interpretato, alla cui stregua, in tema di applicazione della continuazione, il
giudice non è vincolato, con riguardo alla parte di pena riferibile ai reati-satellite,
dal divieto di “reformatio in peius”, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.,
per cui l’unico limite è quello stabilito dall’art. 671, comma 2, stesso codice, a

medesimo, ha rideterminato la pena complessiva, in relazione a tutti i reati

norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle
inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna (Sez. 1, n. 12704 del
06/03/2008, dep. 25/03/2008, D’Angelo, Rv. 239376; Sez. 1, n 48833 del
09/12/2009, dep. 21/12/2009, Galfano, Rv. 245889).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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