Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3307 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3307 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI
nei confronti di:
1) BRUJAN NICOLAE N. IL 24/06/1982 * C/
avverso l’ordinanza n. 472/2012 TRIBUNALE di TIVOLI, del
30/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
letteAseatite le conclusioni del PG Dott. e f.to

ia

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/11/2012

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Tivoli con provvedimento emesso all’udienza dibattimentale del
30/3/2012, nel processo a carico di Brujen Nicolae, disponeva trasmettersi gli
atti al P.M. poiché «non risulta effettuata la notifica ex art. 415b1s all’imputato
considerando che lo stesso non è stato trovato c/o il dom. eletto e non è stata
fatta successiva notifica al difensore ex art. 161 c.p.p. (…)».

per cassazione.
2.1. Lamenta il ricorrente l’abnormità del provvedimento in parola per le
seguenti ragioni: non era stato possibile far luogo a notifica delle concluse
indagini al domicilio dichiarato dall’imputato per inidoneità dello stesso; di
conseguenza si era data notifica, ex art. 161, comma 4, mediante consegna al
difensore a mezzo fax; notifica che, presumibilmente, il tribunale aveva giudicato
invalida, assumendo come ammissibile lo strumento del fax solo per le notifiche
dirette al difensore e non l’imputato, sia pure presso il proprio difensore; una
tale interpretazione risultava essere stata espressamente smentita da recente
pronuncia resa in sede di legittimità (Cass., Sez. IV, 27/1/2011, n. 20581).
3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
A prescindere dal corretto riferimento alla sentenza n. 20581/2011 di questa
Corte deve escludersi che il ricorso possa essere preso in esame, ostandovi l’art.
568, cod. proc. pen.
Invero, attraverso l’indiscriminato ricorso alla categoria dell’abnormità, di conio
dottrinal-giurisprudenziale, non può essere consentito scardinare il sistema
normativo delle impugnazioni. Il che, in definitiva, vai quanto dire che non ogni
erronea determinazione del giudice, la quale imponga al P.M. un’attività
processuale può inquadrarsi all’interno della detta categoria.
Come noto, specie con l’intervento operato con la sentenza delle S.U. n. 25957
del 26/3/2009, Rv. 243590 (successivamente , in senso conforme, Sez. VI,
29/9/2009, n. 49525, Rv. 245647; Sez. IV, 25/3/2010, n. 14579, Rv. 247030),
si è chiarito esser ammesso ricorrere avverso provvedimento non impugnabile
solo ove il detto, per la sua abnormità funzionale venga a porsi al di fuori degli
schemi processuali previsti dalla legge, con la conseguenza che al fine di
assicurare la coerenza del sistema può derogarsi alla regola della tassatività dei

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli proponeva ricorso

mezzi d’impugnazione. «L’abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto,
nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata
all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un
adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del
procedimento o del processo. Solo in siffatta Ipotesi il pubblico ministero può
ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento
giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad
osservare ì provvedimenti emessi dal giudice. In tal senso si è innovativamente
conflitto (art. 28 c.p.p., comma 2), si è affermato, nella Relazione al progetto
preliminare del Codice (pag. 16): “Si è volutamente evitato qualsiasi riferimento
a casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice, proprio per sottolineare che
eventuali casi di contrasto non sono riconducibili alla categoria dei conflitti, e ciò
anche in considerazione della qualità di parte – sia pure pubblica – che il pubblico
ministero ha nel contesto del nuovo sistema processuale”. Non è invece
caratterizzante dell’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di
“ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L’esercizio
legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si
consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni
caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato
avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di
tassatività delle impugnazioni. Deve, quindi, ribadirsi che se l’atto del giudice è
espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un
regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione
siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato
male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un
atto abnorme.»
P.Q.M.
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mis bile il ricorso.

Così decis in Ro a il 23/11/2012
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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