Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3306 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3306 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GENOVESE CARMELO N. IL 08/04/1964
avverso l’ordinanza n. 10361/2009 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 14/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
jottesentite le conclusioni del PG Dott. &UN/1AL (ir
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 22/11/2012

Ricorrente GENOVESE Carmelo

Riienuto in fatto


Con sentenza n.9595, in data 9 febbraio 2012, la Sezione Terza di questa

l’ordinanza 24 maggio 2011 con cui II GIP del Tribunale di Palermo aveva
respinto l’opposizione proposta da

GENOVESE Carmekt avverso li

provvedimento del P.M. di reiezione dell’Istanza di restituzione della cisterna
contenente gasolio, sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza sul rilievo
dell’accertata non conformità di esso alla norma UNI EN 590 2009 per i gasoli
da autotrazione,per il basso punto di infiammabilità, in tale senso deponendo
l’esito delle analisi effettuate dall’organo tecnico su di un campione di gasolio
In precedenza prelevato. Il sequestro era stata convalidato dal P.M. con
decreto in data 25 ottobre 2010.
Con ordinanza in data 14 giugno 2012 il GIP del Tribunale di
Palermo,pronunzlando in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’istanza di
dissequestro e di restituzione del prodotto combustibile motivando che il
mantenimento del sequestro probatorio era giustificato dalla necessità di
completare le attività d’indagine relative all’ipotlzzato reato previsto dall’art.
515 cod. pen. nonchè di assicurare l’indisponibilità alla cosa costituente corpo
di reato o destinata alla confisca.
Ricorre per cassazione Il Genovese, per tramite del difensore,denunziando:
1. inefficacia del sequestro giacchè, pur essendo stato convalidato dal
P.M. entro il termine di 48 ore previsto dalla legge,la notifica alla parte
di detto provvedimento era avvenuta ben oltre tale termine, in
violazione – quindi – dell’art. 355 comma 2° cod. proc. pen. e
comunque a notevole distanza di tempo dall’esecuzione del sequestro;
2. insussistenza dellIpotizzato delitto di cui all’art. 515 cod. pen. non
valendo ad integrare una frode in commercio l’eventuale non
conformità del gasolio ( peraltro acquistato regolarmente dall’indagato
dalla API Anonima petroli italiana con sede in Palermo ) alle norme
UNI EN 590 2009 in quanto, per prassi merceologica, i gasoli con
basso punto di infiammabilità risultano essere i migliori reperibili sul
mercato;

Corte annullava con rinvio (in presenza del denunziato vizio dl motivazione)

3. violazione di quanto statulto dalla sentenza di annullamento giacchè, a
distanza di un anno ed otto mesi dalla data del sequestro, non
risultava verificata, attraverso consulenza tecnica che il P.M. si era
riservato di disporre, l’attendibilltà dei preliminari accertamenti eseguiti
sul campione di gasolio.

Considerato in diritto

La prima censura non ha pregio.
Questa Corte ha già statuito che : ” In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella
notifica del decreto di convalida emesso in termine non è causa di nullità ne’ di inefficacia della
misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla
mancata verifica della legittimità del provvedimento, da parte del pubblico ministero, nel termine
di cui all’art. 355 cod. proc. pen. ” ( cfr. Sez. 3 n.38662 / 2002; Sez. 3
t

n.23981/2004 ) . Le obiezioni del ricorrente non inducono il Collegio a
discostarsi da siffatto orientamento. Deve altresì sottolinearsi che il rilievo,
già sottoposto, negli stessi termini, all’attenzione della Sezione Terza con il
ricorso proposto avverso la precedente ordinanza reiettiva del dissequestro
era stato implicitamente disatteso dalla sentenza di annullamento con rinvio
posto che, in caso diverso, trattandosi di questione pregiudiziale di ordine
formale, si sarebbe fatto luogo all’annullamento del provvedimento impugnato
senza rinvio.
Vanno invece accolti

il secondo ed il terzo motivo,da esaminarsi

congiuntamente, attesa la connessione logica che li avvince.
In buona sostanza l’ordinanza impugnata emessa in data 14 giugno 2012 a
seguito dell’annullamento con rinvio della precedente, ne costituisce di fatto
la mera reiterazione. Il provvedimento incorre negli stessi vizi di violazione di
legge e di difetto di motivazione già evidenziati dalla Sezione Terza, per avere
il GIP omesso di “argomentare In ordine alla persistenza delle esigenze

probatorie, pur essendo decorsi alcuni mesi dall’esecuzione del sequestro,
avvenuta in data 23 ottobre 2010.”

Trascorsi da detta data a quella della

pronunzia dell’ordinanza impugnata, ormai un anno ed otto mesi, il GIP si è
limitato ancora una volta a ribadire, in termini esclusivamente tautologici ed
apodittici, quanto alle esigenze di ordine cautelare, che il rigetto della
richiesta di dissequestro era giustificata in ragione degli “approfondimenti di

consulenza utiknell’interesse dello stesso Indagato, all’indagine ”

senza

spiegare per quali ragioni gli esiti delle già eseguite verifiche a campione ritenute evidentemente sufficienti a supportare la sussistenza del

2

fumus

Il ricorso è fondato.

commissi delictl –

dovessero esser “Integrate ” da un’ulteriore attività

d’indagine” più approfondita ” di natura ovviamente peritale, non ancora
espletata In tale lunghissimo spazio temporale tanto da
gludicare,ciononostante, legittimo il protrarsi del vincolo di indisponibilità sul
prodotto. Il provvedimento impugnato, quindl,non solo non resiste al
denunziato vizio motivazionale, ma appare altresì emesso in dispregio al
principio di diritto affermato da questa Corte ( cfr. Sez. 3 n.32277/2007 rv.

annullamento. Vero è infatti che il sequestro probatorio, per la sua natura di
strumento finalizzato alla ricerca della prova, può legittimamente adottarsi
anche quando è dubbia la configurabilità del reato ed al precipuo scopo di
dissipare dette incertezze. Non deve tuttavia sfuggire che/trattandosi di

misura coercItiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di
iniziativa economica “, il suo mantenimento deve esser limitato “al tempo
strettamente necessario per l’accertamento in vista del quale è stato
disposto. ”
Con ulteriore argomentazione – invero meramente apparente –

assume il

Giudice a quo che legittimo doveva ritenersi il denegato dissequestro
dell’intero quantitativo di gasolio, ipotizzandone la natura di corpo di reato o
di cosa destinata alla confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma 2° n. 2
cod. pen., In quanto cosa

“la .fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o

l’alienazione delle quali costituisce reato “, così implicitamente richiamando
per analogia il disposto dell’art. 324, comma 7 0 cod. proc. pen. E’ però
carente la motivazione dell’ordinanza impugnata in punto alle specifiche
ragioni giustificatrici dell’evocata ipotesi di confisca obbligatoria del prodotto
derivato dalla raffinazione del petrolio, tutt’ora sottoposto a sequestro, a
fronte del mero richiamo al fumus del reato previsto dall’art. 515 cod. pen.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, esser annullata con rinvio al Tribunale
di Palermo per nuovo esame.

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma,lì 22 novembre 2012.

237021), già richiamato espressamente nella motivazione della sentenza di

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