Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33049 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 33049 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

sul ricorso proposto da:
SANSARO GIUSEPPE N. IL 06/01/1985
avverso la sentenza n. 8/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Bari con sentenza del 6/5/2013 ha confermato la sentenza in data
10/7/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani che aveva affermato la
responsabilità penale di SANSARO Giuseppe in ordine al reato di cui all’art. 73 D.P.R. n.
309/1990 (detenzione di marijuana acc. in Trani il 3/11/2011);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
il vizio di motivazione;
— che il ricorso è stato assegnato, dopo l’esame preliminare, a questa Settima Sezione ai sensi
dell’art. 610, comma 1 cod. proc. pen. rilevando, quale causa di inammissibilità, la manifesta
infondatezza e la assoluta genericità dei motivi;
— che va preliminarmente osservato come occorra tenere conto della sentenza n. 32 del 2014,
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate
incostituzionali, il quale stabilisce, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell’art.
14, la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro,
prevedendosi, così, una pena inferiore a quella applicabile all’epoca dei fatti, in quanto, per
effetto delle disposizioni dichiarate incostituzionali era stabilita, per qualsiasi tipologia di
sostanza stupefacente, la pena detentiva da sei a vent’anni, oltre la pena pecuniaria da 26.000 a
260.000;
— che i fatti relativi alla vicenda in esame riguardano la violazione della disciplina degli
stupefacenti con riferimento a sostanze già comprese nelle tabelle II e IV dell’art. 14 e che la
pena applicata dal giudice del merito appare illegale in ragione della citata declaratoria di
incostituzionalità, in quanto il calcolo è stato effettuato partendo da una pena base calcolata
considerando le pene stabilite all’epoca dei fatti;
— che tale evenienza comporta l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione per la
rideterminazione della pena;
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
lla camera di consiglio del 20/6/2014
Così deliberato

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