Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33047 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 33047 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

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sul ricorso proposto da:
DI VICINO PASQUALE N. IL 06/09/1985
MINICHINI CARMELA N. IL 19/09/1987
avverso la sentenza n. 4776/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 06/06/2014

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
a camera di consiglio del 6/6/2014
Così deliberato in RO

DEPOiiITATA
IN CAN CELLERIA

2 4 1.116 2014′
Il Funzionario Giudiziario
Micheline

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Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 2/5/2013 ha confermato la sentenza in data
25/2/2013 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città che aveva affermato
la responsabilità penale di DI VICINO Pasquale e MINICHINI Carmela in ordine al reato di
cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (detenzione di marijuana e hashish);
— che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, i quali hanno
eccepito il mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R.
309\90, contestando anche la eccessività della pena e la mancata concessione dei benefici di
legge ;
— che il ricorso è stato assegnato, dopo l’esame preliminare, a questa Settima Sezione ai sensi
dell’art. 610, comma 1 cod. proc. pen. rilevando, quale causa di inammissibilità, la manifesta
infondatezza dei motivi;
— che va preliminarmente osservato come occorra tenere conto della sentenza n. 32 del 2014,
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate
incostituzionali, il quale stabilisce, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell’art.
14, la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro,
prevedendosi, così, una pena inferiore a quella applicabile all’epoca dei fatti, in quanto, per
effetto delle disposizioni dichiarate incostituzionali era stabilita, per qualsiasi tipologia di
sostanza stupefacente, la pena detentiva da sei a vent’anni, oltre la pena pecuniaria da 26.000 a
260.000;
— che i fatti relativi alla vicenda in esame riguardano la violazione della disciplina degli
stupefacenti con riferimento a sostanze già comprese nelle tabelle II e IV dell’art. 14 e che la
pena applicata dal giudice del merito appare illegale in ragione della citata declaratoria di
incostituzionalità, in quanto il calcolo è stato effettuato considerando la pena prevista all’epoca
dei fatti;
— che tale evenienza comporta l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione per la
rideterminazione della pena;

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