Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33046 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 33046 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ha pronunciato la seguente

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J.CUMMA___,‘
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sul ricorso proposto da:
ERPETE IVAN N. IL 12/09/1983
avverso la sentenza n. 1794/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 06/06/2014

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 6/6/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce con sentenza del 23/9/2011 ha riformato le sentenze in data
9/1/2007 e 3/6/2008 del Tribunale di quella città e, riconosciuta la continuazione tra i reati, ha
rideterminato la pena originariamente inflitta a ERPETE Ivan Giuseppe per il reato di cui
all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (detenzione di hashish e coltivazione di marijuana in Lecce fino al
novembre 2004);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
violazione di legge e vizio di motivazione;
— che il ricorso è stato assegnato, dopo l’esame preliminare, a questa Settima Sezione ai sensi
dell’art. 610, comma 1 cod. proc. pen. rilevando, quale causa di inammissibilità, la genericità del
primo motivo di ricorso e la manifesta infondatezza dei restanti motivi;
— che va preliminarmente osservato come occorra tenere conto della sentenza n. 32 del 2014,
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate
incostituzionali, il quale stabilisce, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell’art.
14, la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro,
prevedendosi, così, una pena inferiore a quella applicabile all’epoca dei fatti, in quanto, per
effetto delle disposizioni dichiarate incostituzionali era stabilita, per qualsiasi tipologia di
sostanza stupefacente, la pena detentiva da sei a vent’anni, oltre la pena pecuniaria da 26.000 a
260.000;
— che i fatti relativi alla vicenda in esame riguardano la violazione della disciplina degli
stupefacenti con riferimento a sostanze già comprese nelle tabelle II e IV dell’art. 14 e che la
pena applicata dal giudice del merito appare illegale in ragione della citata declaratoria di
incostituzionalità, in quanto il calcolo è stato effettuato considerando la pena prevista all’epoca
dei fatti;
— che tale evenienza comporta l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione per la
rideterminazione della pena;

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