Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33044 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 33044 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

3 E ArTEN

—ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULAS PIERGIORGIO N. IL 27/12/1979
CAVALIERE OLIVIER N. IL 12/03/1978
avverso la sentenza n. 2317/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/06/2014

1) Con sentenza in data 10.6.2013 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del &UP del Tribunale di Tivoli, emessa il 13.11.2012, con la quale, applicata la
diminuente per la scelta del rito abbreviato, Mulas Piergiorgio e Cavaliere Olivier
erano stati condannati per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73 co.1 DPR 309/90,
ascritto al capo a) ed il Mulas anche per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, ascritto
al capo b),
riconosceva al Cavaliere le circostanze attenuanti generiche e
rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro
14.000,00 di multa, e riduceva la pena inflitta al Mulas ad anni 4, mesi 2 di reclusione
ed euro 24.000,00 di multa.
2) Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art.73 DPR 309/90, nonché
la insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1) Con memoria, depositata in cancelleria il 7.5.2014, si chiede l’applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014.
3) Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.28605 del 24.4.2008, hanno
ribadito, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale nettamente prevalente, il principio
secondo il quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non
autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti,
anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale.
Le Sezioni Unite hanno, però, sottolineato che è necessario, in ogni caso, la verifica,
demandata al giudice del merito, dell’offensività specifica della singola condotta in
concreto accertata.
Tale verifica è stata effettuata dai giudici di merito. La Corte territoriale,
richiamando anche la sentenza di primo grado, ha evidenziato, anzi, che vi era la prova
della finalità di cessione a terzi, tenuto conto del quantitativo della sostanza
rinvenuta (33 piante di marjuana e 1430 Kg. di marijuana essiccata) e del materiale
utilizzato per la coltivazione.
3.1) Ha poi ritenuto non configurabile la circostanza attenuante di cui all’art.73 comma
5 DPR 309/90 “in ragione della qualità, varietà, dato ponderale e numero di dosi
ricavabili dalle sostanze oggetto di sequestro”. Tale circostanza, invero, “può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove
venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005
n.10211; Cass.sez.4, 1.6.2005 n.20556; Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005;
Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
4) Va, però, nei confronti del ricorrente Cavaliere, tenuto conto della sentenza
della Corte Costituzionale (n.32/2014, depositata il 25.2.2014), che ha dichiarato

OSSERVA

l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272,
convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della L. 21.2.2006 n. 49, perché
adottati in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di
conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
4.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata al Cavaliere la coltivazione e la
detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish e la pena detentiva
base (anni 6 di reclusione) corrisponde (senza che sia sorretta da adeguata
motivazione) al massimo edittale previsto dalla normativa originaria, della quale, come
si è visto, non si è verificato l’effetto abrogativo.
4.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in ordine alla determinazione della
pena, con rinvio, sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Il ricorso
del Cavaliere va dichiarato inammissibile nel resto.
5) La sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata non può, invece, trovare
applicazione con riguardo alla posizione di Mulas Piergiorgio. Costui, invero, oltre che
per il reato di cui al capo a), in concorso con il Cavaliere, è stato condannato anche
per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. E, in
relazione a tale imputazione, la pena non poteva essere inferiore ad anni 6 di
reclusione ed euro 26.000,00 di multa.
5.1) Il ricorso del Mulas deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cavaliere Olivier limitatamente alla
determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Cavaliere.
Dichiara inammissibile il ricorso di Mulas Piergiorgio, che condanna al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.6.2014

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