Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3304 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3304 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Gambino Giuseppe, nato il 7.1.1978; Lo Iacono
Davide, nato il 3.5.1988; Vitale Giuseppe, nato il 25.3.1988, avverso la
sentenza del GIP del Tribunale di Massa del 28.3.2013.Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del
sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, il quale ha concluso chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Lo Jacono Davide, Gambino Giuseppe, Vitale Giuseppe ricorrono avverso la
sentenza in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata tra
le parti ex art. 444 cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, deducono
violazione di legge per erronea qualificazione del fatto quale rapina aggravata
e sequestro di persona e vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla penale
responsabilità.
I ricorsi sono manifestamente infondati. Questa Corte ha stabilito: “La
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129

Data Udienza: 20/12/2013

cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo
del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.

pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato il 20.12.2013

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
f)-(

Il Presidente
Ciro Petti

Cr

1

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

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