Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33033 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33033 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Domenico Di Perna, nato a Napoli il 24.3.1979
avverso l’ordinanza del 30 dicembre 2013 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Bernardo Scarfò che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATI-0

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del 5 dicembre 2013 con

Data Udienza: 08/05/2014

cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di Domenico Di Perna, indiziato dei reati di
tentata estorsione aggravata e di partecipazione all’associazione camorristica
denominata clan Mazzarella.

2. L’avvocato Bernardo Scarfò, nell’interesse del Di Perna, ha proposto

c.p. e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza dei gravi indizi di
col pevolezza .
Con riferimento alla registrazione telefonica si rileva che dalla
conversazione emerge come Esposito non abbia mai subito minacce e
comunque non ha mai avuto alcun timore rispetto alla condotta dell’indagato
che gli avrebbe proposto l’acquisto di una pianta di Natale per cinquanta euro
destinati ad “aiutare i carcerati”.
Riguardo alle dichiarazioni rese dai coindagati, si sottolinea che il Persico
non ha mai ammesso di aver posto sotto estorsione l’Esposito, ammettendo
solo che era stata avviata un’attività finalizzata a vendere stelle di Natale ai
negozianti del quartiere, senza alcuna imposizione, e tale ricostruzione
sarebbe stata confermata anche da Giannino. Con riferimento alle accuse dei
coindagati si ritiene comunque che manchino i riscontri oggettivi.
In ogni caso, la condotta posta in essere dal Di Perna deve ritenersi
inidonea a incutere timore o a coartare il volere della vittima, sicché i giudici
avrebbero dovuto escludere la sussistenza dei gravi indizi per il reato di
tentata estorsione aggravata.
Neppure in ordine al reato associativo si evincono, secondo il ricorrente,
elementi che consentono di ritenere l’indagato partecipe del clan Mazzarella: il
Tribunale ha ritenuto l’intraneità dell’indagato nell’associazione solo sulla base
di precedenti condanne per reato associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
3.1. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di
colpevolezza in relazione ad entrambi i reati, desumendoli: a) dalla
registrazione telefonica di una conversazione intercorsa tra il collaboratore di

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ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 56, 629 comma 2

giustizia Salvatore Del Giudice e Pietro Esposito, vittima del tentativo di
estorsione; b) dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa; c) dalle chiamate
in correità di Giuseppe Persico e Francesco Giannino.
Dalla registrazione telefonica, acquisita dalla polizia giudiziaria, risulta
una conversazione tra Del Giudice ed Esposito, in cui quest’ultimo racconta di
un tentativo di estorsione subita ad opera di certo “Mimmuccio”; sentito

confermato integralmente il contenuto della conversazione, ha riconosciuto
fotograficamente Domenico Di Perna come il “Mimmuccio” a cui aveva fatto
riferimento nella conversazione registrata e ha riferito che questi si era
effettivamente recato presso il suo negozio chiedendogli di acquistare una
stella di Natale al prezzo di cinquanta euro che sarebbero stati destinati ai
detenuti.
L’ordinanza desume la natura estorsiva della richiesta di acquisto della
pianta dal tenore della conversazione registrata, evidenziando come dalla
stessa emerga, da un lato, la consapevolezza della vittima di ricevere una
richiesta da chi è inserito in un contesto di criminalità organizzata, dall’altro, il
timore di subire ritorsioni. La circostanza che non vi sia stata alcuna minaccia
da parte dell’imputato non viene ritenuta rilevante dal Tribunale, che desume,
correttamente, la natura estorsiva dal collegamento dell’imputato con la
criminalità organizzata, circostanza che risulta dimostrata dalle dichiarazioni
rese dai coindagati Giuseppe Persico e Francesco Giannino, i quali hanno
ammesso che quella della raccolta dei fondi per i detenuti, attraverso il
sistema della vendita delle piante ai negozianti della zona, è stata
un’operazione ideata e messa in opera dai vertici del

clan Mazzarella,

associazione di cui faceva parte anche Di Perna, come concordemente
sostenuto dal Persico e dal Giannino.
In sostanza, da quanto evidenziato nell’ordinanza del Tribunale, l’episodio
contestato al Di Perna rientrava in una complessa operazione di estorsione,
mascherata, piuttosto ingenuamente, dietro la vendita di piantine di Natale, il
cui valore, peraltro, era del tutto sproporzionato rispetto alla prezzo richiesto.
3.2. In base alla precisa ricostruzione dei fatti contenuta nella
motivazione dell’ordinanza impugnata deve ritenersi che, contrariamente a
quanto sostenuto nel ricorso, i giudici del riesame hanno ampiamente e

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successivamente l’Esposito ha reso sommarie informazioni in cui ha

logicamente giustificato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine ai
reati su cui si basa il provvedimento cautelare a carico del Di Perna.
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso 1’8 maggio 2014

P. Q. M.

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