Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33032 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33032 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa Antonio Rampino, nato a Trepuzzi il
17.9.1945, avverso il decreto del 14 novembre 2013 emesso dal G.i.p. del
Tribunale di Lecce, nel procedimento a carico di Marino Nocco;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
letta la richiesta del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe indicato il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha
disposto de plano l’archiviazione del procedimento a carico di Marino Nocco,
indagato dei reati di cui agli artt. 595 e 368 c.p., dopo aver ritenuto

Data Udienza: 08/05/2014

inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa , Antonio Rampino,
ritenendo che le attività di indagine indicate nell’opposizione non potessero
fornire alcun ulteriore apporto probatorio.

2. Contro questo provvedimento ricorre per cassazione la persona offesa,
sostenendo che il giudice avrebbe dovuto limitare il giudizio di ammissibilità

richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare,
attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta sottoscritto personalmente
dalla persona offesa.
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non
può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito
mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (Sez. VI, 13
aprile 2012, n. 22025, p.o. in proc. Cotroneo; Sez. un., 27 settembre 2007,
n. 47473, Lo Mauro).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2014

sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine

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