Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3303 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3303 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Benedetti Roberta, nata il 22.8.1968, parte offesa nel
procedimento, c/ Benedetti Vanda, nata il 20.9.1944, avverso l’ordinanza del
GIP del Tribunale di Pordenone del 19.4.2013. Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto
procuratore generale Aldo Policastro, il quale ha concluso chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Pordenone ha accolto
la richiesta di archiviazione proposta dal PM del procedimento n. 522/2013
RGNR.Ricorre personalmente la persona offesa lamentando che il GIP abbia
omesso di pronunciarsi in ordine alla integrazione, nel caso di specie, del
delitto di appropriazione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La persona offesa presenta personalmente il ricorso, che non risulta
sottoscritto da difensore.

/

Data Udienza: 20/12/2013

Tuttavia, per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di
impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto
personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione,
in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione (cfr., tra le recenti, Cass. Sez. 6, 13.4.2012,
n. 22025).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 20.12.2013

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA