Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3302 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3302 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Noviello Arcangelo, nato il 23.9.1960; Dolgetto
Assunta, nata il 13.7.1961, parti offese nel procedimento, c/ Rizzo Luigi, nato
il 21.1.1962, avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del
12.2.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Alfredo
Montagna, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato
con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Napoli ha accolto la
richiesta di archiviazione proposta dal PM del procedimento n. 6715/2010
RGNR.Ricorrela persona offesa lamentando che il GIP abbia omesso ogni
motivazione in ordine alla presentata opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di
questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo
per violazione delle norme sul contraddittorio; e che ciò determina, tra l’altro,

Data Udienza: 20/12/2013

il dovere del GIP di argomentare sulla irrilevanza dei nuovi temi di indagine
prospettati dalla parte offesa. (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed
altri, 23358).
Nel caso di specie, il decreto si esaurisce in un modulo ove si legge la frase
prestampata che la richiesta del PM è accolta perché non si prospetta allo
stato l’utilità di nuove indagini. L’impugnazione deve pertanto essere accolta;
per conseguenza, il decreto deve essere annullato senza rinvio.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Così deliberato il 20.12.2013

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA