Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33018 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33018 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

N. 32180/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTA CRUZ TERENZIO n. 17/12/1950
ARTHEMALLE FRANCESCA n. 23/5/1971

avverso la sentenza 1176/2007 dell’11/6/2012 della CORTE DI APPELLO DI
CAGLIARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARIA GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore ELISABETTA BUSUITO in sostituzione dell’avv. DOMENICO
PUTZOLU che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza dell’Il giugno 2012 confermava
le condanne disposte il 14 maggio 2007 dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Cagliari nei confronti, tra gli altri, di Santacruz Terenzio e Arthemalle
Francesca per reati di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90.
Le sentenze di merito accertavano che tra il 2004 ed il 2005 Santacruz, con
la collaborazione della Arthemalle, si recava più volte in Olanda per acquisti di
cocaina che in parte rivendeva a terzi. Gli elementi a carico risultavano dalle
intercettazioni, da un sequestro di droga nei confronti di Santacruz di ritorno alla
Olanda, dalle ammissioni degli imputati. La Corte d’Appello valutava
espressamente gli argomenti in tema di presunta destinazione della sostanza
all’uso di gruppo e la ricorrenza dell’ ipotesi attenuata di cui al 5° comma del d.p.r.
309/90.
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Data Udienza: 29/04/2014

Santa Cruz propone ricorso tramite il proprio difensore. Con primo motivo
deduce la violazione di legge ed vizio di motivazione. Fatto rinvio ai motivi di
appello “se ed in quanto proponibili in sede di legittimità”, invoca l’applicazione
della disciplina dell’ “uso di gruppo” di stupefacente, ripercorrendo il materiale
probatorio al fine di dimostrare il proprio assunto. Nel corpo del motivo deduce
anche la inutilizzabilità delle dichiarazioni della testimone Capitta Miriam ai sensi
dell’art. 195 3 0 comma cod. proc. pen. avendo costei fatto riferimento alla cessione

Capone era stata rigettata.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
per non esser stata ritenuta applicabile l’ipotesi attenuata di cui al 5 0 comma
dell’articolo 73 d.p.r.309/90. Le quantità di droga oggetto di acquisto e successiva
cessione di volta in volta rientravano nell’ipotesi in questione.
Arthemalle Francesca propone ricorso tramite il proprio difensore.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge. Nello svolgimento del
motivo osserva che la sentenza non indica il ragionamento seguito per
l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche al fine di dimostrare che la
ricorrente concorreva all’acquisto ed alla detenzione della droga, non essendo mai
stato verificato che alle richieste, fattele per telefono, di consegna di oggetti vari
corrispondesse un effettivo trasporto di droga. Contesta in via specifica la
adeguatezza della prova di responsabilità per il reato contestato al capo B1 e la
mancata applicazione articolo 73 5 0 comma d.p.r. 390 in ragione della minor
gravità della condotta della ricorrente.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione sulla base della illogicità
delle valutazioni della sentenza impugnata.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Santa Cruz con il primo motivo ripete lungamente argomenti attinenti alla
valutazione in merito senza individuare alcuna carenza della motivazione o suoi
significativi vizi logici, di fatto chiedendo l’esercizio di poteri di valutazione in
merito non spettanti al giudice di legittimità. Quanto alla specifica deduzione in
ordine alla presunta violazione della disciplina dell’art. 195 3° comma cod. proc.
pen., va considerato che sul punto il motivo è generico in quanto, escluso che il
giudizio di legittimità possa vertere solo sulla correttezza della singola prova,
andava chiarito in quale modo la eventuale inutilizzabilità avrebbe influito sulla
decisione. Tale valutazione non è stata affatto svolta e, anzi, è palese come la
dichiarazione in sé, nella economia complessiva della sentenza di appello, ha
scarsa rilevanza. Il secondo motivo parimenti chiede una rinnovata valutazione in
merito a fronte di una argomentata decisione dei giudici di merito sulla non
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di droga da parte del ricorrente alla Capone Marta; la richiesta di audizione della

configurabilità della ipotesi attenuata; anche in questo caso si tratta, quindi, di un
motivo non consentito.
Anche il ricorso di Arthemalle, chiedendo di fatto una nuova valutazione di
merito, propone motivi non ammessi in sede di legittimità. Quanto alla richiesta di
applicazione della ipotesi attenuata di cui all’articolo 73 5 0 comma d.p.r. 309/90
in ragione di una presunta minor gravità della condotta, si è in presenza di un
palese errore nel ritenere che si tratti di un’attenuante soggettiva laddove, invece,
è un’attenuante oggettiva poiché attiene alla gravità del fatto e non al particolare

Valutate le ragioni della inammissibilità, risulta adeguata la sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
così deciso il 29 aprile 2014
re estensore

il Presidente

ruolo del singolo concorrente nel reato.

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