Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33017 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33017 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOUZOMITA AYMEN N. IL 20/05/1987;
avverso la sentenza n. 1533/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/11/2012.
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa FODARONI
Maria Giuseppina che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Udito, per la p e civile, l’Avv

Uditi difo6sor Avv.

Data Udienza: 29/04/2014

Ritenuto in fatto
1. Bouzumita Aymen è stato condannato dal Tribunale di Ancona alla pena della
reclusione di anni sei e 30.000 euro di multa per i reati , tutti ascritti all’egida
dell’art 73 Dpr 309/90 , di cui ai capi B,C,E della rubrica del PM ( rispettivamente
cessione in favore di Chaouch Rochdi di sostanze stupefacenti di tipo diverso ,
hashish , eroina , cocaina , in concorso con Riahi Ali il primo capo ; detenzione a
fine di spaccio all’interno della comune abitazione di altra sostanza dei tre
suddetti diversi tipi , sempre in concorso con il Riahi; detenzione a fine di spaccio

di mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo D ( sanzionato ex art 337
cp per la reazione violenta posta in essere all’atto dell’arresto nei confronti dei
pubblici ufficiali che a tanto procedevano in ragione dei fatti sopra delineati).
2. Interposto appello, la Corte di appello di Ancona ha confermato il giudizio di
responsabilità modificando la sentenza solo in punto al trattamento
sanzionatorio.
In particolare, oltre al riconoscimento delle generiche , i giudici distrettuali hanno
ritenuto i fatti di cui ai capi B,C,E tutti ricompresi in una unica fattispecie per la
contestualità delle azioni ( individuando per tali fatti una unica pena base in
misura di anni sette ) per poi, una volta considerate le generiche e la relativa
riduzione di pena, ritenere presente la continuazione con la resistenza ed
apportare il relativo aumento in ragione di tale ultimo reato.
3. Impugna per Cassazione l’imputato con il relativo fiduciario . Tre i motivi di
ricorso.
3.1 Si ribadisce con il primo motivo la violazione di legge legata al disposto
dell’art 507 cod.proc.pen. . Il giudice di primo grado , in assenza della
indicazione tempestiva dei testi da parte del PM , ha disposto l’audizione degli
stessi successivamente segnalata dal PM utilizzando il potere consentito ex art
507 cod.proc.pen. senza considerare l’inammissibilità della tardiva richiesta della
Procura e ancor prima del completamento dell’istruttoria ( tramite l’acquisizione
degli atti irripetibili e l’esame delle parti ) . Ancora , ha ritenuto di non
ammettere la testimonianza indicata dalla difesa , sempre chiesta sollecitando il
potere di ufficio ex art 507 cpp malgrado il rilievo da ascrivere alle circostanze
legate alle modalità di rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente del
bilancino di precisione ivi riscontrato , non occultato ma prontamente segnalato
agli inquirenti dallo stesso. E su tale punto nulla ha rilevato la Corte territoriale.
3.2 Con il secondo motivo si ribadisce il tema legato alla utilizzazione , per
fondare la decisione , di tratti dei verbali di arresto , perquisizione e sequestro
non immediatamente correlati ai relativi accertamenti irripetibili, utilizzando

di hashish , rinvenuto nella sua immediata disponibilità per grammi lordi 102) e

momenti dei relativi atti estranei ai fatti immediatamente correlati alla
perquisizione ed al sequestro.
3.3 Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e travisamento
probatorio.
Senza contestare i possibili profili di responsabilità correlati al capo E ( la
sostanza rinvenuta indosso al ricorrente ), si nega la sussistenza di adeguatati
profili probatori utili a giustificare la riconducibilità della detenzione di tutta la
sostanza sequestrata in capo al ricorrente. Ci si richiama ai motivi sul punto

incorsa la Corte nel segnalare, a supporto della decisione, il prolungato periodo
di permanenza del ricorrente presso l’abitazione ove poi è stato effettuato
l’arresto, non compatibile con la versione difensiva secondo la quale egli ivi si era
recato solo per acquistare la sostanza poi rinvenuta nella sua disponibilità ( dato
contraddetto dal tenore del verbale di stenotipia relativo all’esame dell’imputato
reso all’udienza del 19 gennaio 2008 ) e nel ritenere non scriminanti le
dichiarazioni degli altri due imputati che non avrebbero nulla portato a sostegno
della tesi difensiva ( considerazione questa distonica rispetto alle dichiarazioni
degli altri due imputati che davano sostanza alla versione difensiva in ordine alla
accidentalità della presenza in quel luogo del ricorrente ).
4. Con memoria difensiva il ricorrente ha altresì invocato gli effetti prodotti sulla
fattispecie in processo quanto alle imputazioni per droga dalla sentenza della
Corte Costituzionale nr 32/14 ed evidenziato un ulteriore profilo di annullabilità
della sentenza impugnata quanto alla affermata violazione del principio della
reformatio in peius in punto al trattamento sanzionatorio dettato in primo grado
per i capi B, C, E e quello disposto in secondo grado in esito alla ritenuta
unitarietà delle dette contestazioni relative ai tre diversi capi di imputazione.
Considerato in diritto.
1. Il ricorso è infondato e merita la reiezione.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Sul punto deve osservarsi, alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale elaborato da questa Suprema Corte che il giudice ha il potere
di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p., anche
con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha
richiesto, in quanto la sua funzione – nel caso in cui, come nella specie, il P.M.
abbia omesso di inserire nella lista le prove che poi si è ritenuto necessario
acquisire – soccorre all’obbligatorietà e alla legalità dell’azione penale, correlata
com’è alla verifica della correttezza dell’esercizio dei poteri del P.M. e al controllo
che detto esercizio non sia solo apparente (cfr da ultimo Sez. 6, Sentenza n.
43786 del 2012; ancora vedi Sez. 5, n. 6347 del 14/12/2007, dep. 08/02/2008,

sollevati in appello e si evidenzia il travisamento probatorio in cui sarebbe

Rv. 239111; Sez. Un., n. 41281 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 234907).
La su citata disposizione, dunque, deve ritenersi connotata, in aderenza al
contenuto della direttiva n. 73, ultima parte, della Legge Delega 16 febbraio
1987, n. 81, dalla finalità di consentire al giudice – che non sia in grado di
decidere per la lacunosità o l’insufficienza del materiale probatorio di cui dispone
– di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più
aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire, salvaguardando in tal
modo la completezza dell’accertamento probatorio sul presupposto che se le

sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti che ne costituiscono
l’oggetto.
A tali principi si è correttamente attenuta la Corte d’appello nel conformare la
propria decisione sul punto.
E’ poi opinione pacifica di questa Corte ( cfr Sez. 5, Sentenza n. 26163 del
11/05/2010 Rv. 247896) che il ricorso all’integrazione probatoria d’ufficio, ex
art. 507 cod. proc. pen., effettuato prima che sia terminata l’acquisizione delle
prove costituisca una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una
specifica previsione, non determina alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità.
Quanto poi alla richiesta difensiva di integrazione probatoria, va ribadito che il
potere integrativo , azionato d’ufficio anche se sollecitato dalle parti, ex art 507
cod.proc.pen. presuppone indefettibilmente il dato della decisività della prova
ammessa. E la Corte, a differenza di quanto indicato nel ricorso, ha preso in
considerazione l’approfondimento istruttorio sollecitato dalla difesa concludendo,
con valutazione immune da censure, per la non decisività dello stesso
trattandosi di fatto, quello oggetto di prova , marginale ( il disvelamento del
luogo ove risultava custodito il bilancino) a fronte della congerie di elementi che
deponevano per la finalizzazione della sostanza rinvenuta nella disponibilità del
ricorrente a scopo diverso da quello dell’uso personale , anche nella ipotesi di
consumo di gruppo, sostenuta ma mai comprovata dalla difesa .
3. Il secondo motivo è inammissibile per più ragioni.
In sentenza si evidenzia l’assoluta genericità della contestazione sollevata sul
punto in appello, non risultando segnalati i momenti della ricostruzione della
vicenda in fatto volti a sostenerne l’assunto a fronte del complessivo materiale
istruttorio . E tale genericità, che già inficiava il primo ricorso, risulta ribadita
anche in questo grado, connotando anche il presente gravame .
Non pare superfluo poi rimarcare come la decisione impugnata faccia puntuale
riferimento al portato complessivo del compendio istruttorio acquisito, dando
particolare spazio alle testimonianze degli ufficiali di PG impegnati nell’azione che
ebbe a portare all’arresto. Su tale punto il gravame appare assolutamente privo

informazioni probatorie a sua disposizione sono più ampie è più probabile che la

di specificità,

non risultando mossa alcuna considerazione critica utile a

denotare l’effettiva sussistenza di un confronto con la decisione assunta.
4. Anche il terzo motivo è inammissibile sotto diversi versanti .
La Corte risponde puntualmente ai rilievi difensivi sollevati con l’appello in ordine
ai profili di responsabilità in punto al concorso nella detenzione per i fatti B e C (
si veda dal fl 23, primo capoverso). A fronte della motivazione adottata nel
gravame si risponde con un tacito ma non funzionale e inammissibile richiamo ai
motivi di appello, anche qui palesando un gravame privo di effettivi momenti di

Per il resto, va ribadito che si verte in ipotesi di doppia valutazione conforme nei
due diversi gradi di merito, basata sul medesimo substrato probatorio. E’
inammissibile dunque l’invocato travisamento probatorio, peraltro non decisivo
laddove si consideri che parte del contrasto lamentato troverebbe il suo
presupposto nel tenore di dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
5. Infine non colgono nel segno le ulteriori doglianze sollevate con la memoria
difensiva allegata in atti.
5.1. In ordine alla lamentata violazione dell’art. 597 comma III cod.proc.pen. va
rilevato come la contestazione , palesemente estranea ai motivi originari ed ai
punti e capi della sentenza impugnata con il ricorso, appare tardivamente
addotta anche a volerne ricondurre l’ambito al disposto di cui al comma IV
dell’art. 585 cod.proc.pen.
5.2 Guardando poi al tema di giudizio immediatamente correlato agli effetti
prodotti dalla declaratoria di incostituzionalità sancita con la sentenza nr 32/14
della Corte Costituzionale , va evidenziato che nel caso i fatti , originariamente
imputati in rubrica sotto l’egida di autonome contestazioni, sono stati dalla Corte
unitariamente considerati al momento della condanna in ragione della
contestualità spazio temporale della detenzione delle diverse sostanze; ciò pur a
fronte della diversità ( eroina , cocaina e hashish) delle sostanze detenute, per
quanto consentito dal tenore normativo all’epoca vigente, poi travolto dalla
citata illegittimità costituzionale in ragione dell’indistinto trattamento
sanzionatorio previsto ex lege.
Una volta

individuata nell’ipotesi di cui all’art.

73

Dpr 309/90 (

complessivamente involgente i capi B, C, E) il reato più grave, è stata poi
applicata una pena base pena base leggermente superiore al minimo sancito
dall’allora vigente comma I dell’art 73 ( sette anni rispetto ai sei previsti dal
limite edittale minimo).
Quanto sopra rassegnato rende indifferente al caso la sopravenuta declaratoria
di incostituzionalità.

confronto con la motivazione adottata.

La reviviscenza della normativa pregressa provocata dal citato intervento
demolitorio della Corte, limitato al solo trattamento edittale previsto per le
droghe leggere, imporrebbe, nel caso, nuovamente la frammentazione delle
imputazioni proprio in ragione della diversità delle sostanze oggetto di illecita
detenzione, solo con riferimento alla detenzione dell’hashish destinate ad essere
regolate dal dato previgente alla normativa dichiarata incostituzionale (
certamente più favorevole sia nel minimo che nel massimo edittale di
riferimento).

l’obbligato riferimento, nell’ottica della individuazione del reato più grave, alle
ipotesi di detenzione di droghe pesanti (nel caso eroina e cocaina) rendendo
recessiva la detenzione di hashish. Ed in siffatta situazione , come già chiarito da
questa sezione della Corte ( si veda la sentenza nr 12727/14), il trattamento
sanzionatorio , una volta individuato il reato più grave in termini diversi da quelli
afferenti le fattispecie involgenti droghe leggere, andrebbe quantificato , con
riferimento ai reati satellite, guardando , quale relativo momento di riferimento,
alla pena base dettata per la violazione più grave ( da aumentare sino al triplo)
e non al dato edittale dei singoli reati satellite ( qui quelli , in teoria, attratti dalla
declaratoria di incostituzionalità), in questa ottica, dunque, privi di autonomia.
Da qui la indifferenza della fattispecie agli effetti provocati dalla citata sentenza
del Giudice delle leggi
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali .

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 aprile 2014
Il Consigliere estensore

IL Presidente

Il meccanismo di cui all’art. 81 cod.pen. finirebbe tuttavia per lasciare inalterato

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