Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33015 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33015 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POZZI ADRIANO N. IL 13/02/1962 parte offesa nel procedimento
c/
MAINO GIANNI N. IL 24/02/1954
FUSCO VINCENZA N. IL 25/10/1946
avverso l’ordinanza n. 2859/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
28/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. gq24.1,0

,- e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 28.10.2013 il GIP del Tribunale di Vicenza, all’esito di udienza di
opposizione, dichiarava l’archiviazione del procedimento a carico di Maino Gianni e Fusco
Vincenzo, quest’ultimo indagato per estorsione in danno di Pozzi Adriano.

1. nullità o annullabilità dell’ordinanza impugnata per non avere il giudice differito
l’udienza al fronte del legittimo impedimento del difensore dovuta alla necessità di
presenziare a diversa udienza;
2. nullità laddove è indicato nel provvedimento che si è svolta l’audizione delle parti;
3. nullità per avere il giudice deciso lP reato/ quello di lesioni, per il quale non vi era la
propria competenza
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 409, comma 2, stabilisce che i difensori – al pari del
pubblico ministero e delle altre persone interessate – sono sentiti solo se compaiono (comma
3), e prevede la nullità del procedimento, in conseguenza della mancata presenza del
difensore, soltanto se tale assenza sia derivata dalla omissione della notificazione dell’avviso
della data dell’udienza (comma 5, richiamato dall’art. 409, u.c.). Ne consegue che, una volta
notificato l’avviso, deve ritenersi assicurato il contraddittorio e del tutto irrilevante l’assenza
del difensore, anche se causata da legittimo impedimento, essendo questo previsto quale
causa di rinvio per il solo dibattimento (cfr. in termini, N. 33283 del 2002 Rv. 222497, N.
14866 del 2004 Rv. 227918, N. 17312 del 2004 Rv. 228647, N. 22308 del 2004 Rv.
228093, N. 23323 del 2004 Rv. 228867, N. 40542 del 2004 Rv. 230260, N. 20576 del
2005 Rv. 231360, N. 16555 del 2006 Rv. 234450, N. 23778 del 2006 Rv. 234726, N. 33392
del 2008 Rv. 24090, N. 5722 del 2013) Rv. 254807)
Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione del ricorrente, all’esito
della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di consiglio e
nessuna decisione, diversa dalla trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente, è
stata pronunciata con riguardo al reato di lesioni .
Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ricorre il difensore della persona offesa Pozzi Adriano deducendo:

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1000,00 euro

P.Q.M.

e al versamento della somma di 1000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 16.5.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,

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