Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33014 del 29/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33014 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ROCCO N. IL 01/03/1969
avverso la sentenza n. 180/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 29/01/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 settembre 2010, la Corte d’appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza dell’Il aprile 2008 del Tribunale di Pescara, che aveva
dichiarato Bevilacqua Rocco colpevole del reato previsto dall’art. 9 legge n. 1423
del 1956 per avere violato gli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza
speciale di P.S., disposta con decreto dell’i marzo 2006 dello stesso Tribunale, e
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del
suo difensore l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per avere la Corte
omesso di motivare in ordine alla reale sussistenza del fatto ascrittogli e agli
elementi della sua colpevolezza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Al Giudice d’appello il ricorrente ha sottoposto censure riguardanti il solo
omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio,
cui sono state date congrue e articolate risposte, che il ricorrente non ha
contestato.
Sono, pertanto, precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., le
questioni riguardanti l’affermazione della responsabilità penale prospettate per la
prima volta in questa sede (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999,
Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv.
214793).
3. La inammissibilità del ricorso, che ha precluso la corretta instaurazione
dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n.
23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164), osta al rilievo di
ufficio dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla
sentenza di appello.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
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l’aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore