Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3301 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3301 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADINOLFI BASILIO N. IL 06/11/1980
ADINOLFI DESIDERIO N. IL 10/03/1984
avverso la sentenza n. 4730/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/01/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, ridotta la pena, ha confermato nel resto la
sentenza emessa in data 26 giugno 2013 dal locale Tribunale, appellata da ADINOLFI Basilio ed
ADINOLFI Desiderio dichiarati responsabili del delitto di tentato furto aggravato in luogo di
privata dimora in concorso, commesso il 26 giugno 2013.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione sul trattamento
sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati
evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità,
laddove la Corte di Appello ha adeguatamente rilevato che i precedenti specifici di entrambi, indice
di non occasionalità del comportamento, avevano giustificato la mancata applicazione delle
attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, e si tratta di valutazione corretta
con riferimento ai parametri di cui agli artt. 133, 62 bis, 163 c.p., laddove poi il comportamento
processuale era stato adeguatamente valutato con la riduzione della pena.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 gennaio 2016.

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