Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33007 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33007 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DINOIA PIO N. IL 02/01/1976
avverso la sentenza n. 1777/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
21/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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“me,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 16/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

I
Ricorre per Cassazione Dinoia Pio avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che il 21
novembre 2012 1 in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Foggia che in data 20 marzo 2012 lo aveva condannato per rapina aggravata, gli
riduceva la pena.

1. nulla per omessa e illogica motivazione in relazione alla censura relative alla
qualificazione giuridica del fatto che secondo il ricorrente concretizzara la fattispecie di
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cui all’articolo 624 bis del codice penale e non giàW i rapina ritenuta in sentenza;
2. affetta da violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del
delitto di rapina e vizio della motivazione per travisamento dei fatti;
3. nulla per inosservanza della legge penale nonché contraddittorietà della motivazione e
travisamento di fatti in ordine al diniego della attenuante di cui all’articolo 62,numero
quattro i codice penale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ( pag. 2
sentenza impugnata) e circa la pronuncia di responsabilità. Nell’esame operato dai giudici del
merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di
valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Con riguarda alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. la Corte di merito ha
fatto corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale ai
fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art 62, n. 4, cod. pen.) in
riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di
modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla

Deduce il ricorrente che la sentenza è:

lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa
sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de
quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e
l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; con la conseguenza che, in
applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva
del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante. E i giudici
d’appello, sulla scorta di un giudizio in fatto incensurabile in questa sede / hanno ritenuto non

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 16.5.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

concedibile l’attenuante in argomento.

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