Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33006 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33006 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMBRIA ZURRO GIUSEPPE N. IL 26/01/1970
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BRONTE, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
E79,),u1AQ-n.
Udito il Procuratore Generale in persona del non.
che ha concluso per .2 /

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

e—.

C.09,91-602,-24

Data Udienza: 16/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 27 settembre 2012 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte i
confermava la sentenza del giudice di pace che aveva condannato Cambria Zurro Giuseppe per
violazione dell’articolo 635 codice penale.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

dimostrato la sua legittimazione non avendo prodotto idonee attestazioni di proprietà
dell’auto danneggiata, con conseguente illegittimità del ricorso. Evidenzia che ciò
comporta anche violazione dell’articolo 74 codice di procedura triguardante la
legittimazione all’azione civile.
2. Vizio della motivazione,contesta la valutazione delle prove operata dal giudicante;
(m9± 3. violazione dell’articolo 521 1 comma due i codice (penale. Sostiene che il tribunale avrebbe
dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero dopo aver accertato che
il fatto era diverso da come descritto nel decreto di citazione. Dalle prove raccolte è
infatti emerso che risultava solo un superficiale graffio sul cofano dell’auto, e non la
distruzione del fanale come indicato nel decreto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, deve
rilevarsi che, come indicato dai giudici di merito, il ricorso immediato presentato dalla
persona offesa non era inammissibile perché conteneva tutti gli elementi indicati dall’art.
21 D.L.vo n. 274/2000, così come la costituzione di parte civile è avvenuta in conformità
del disposto dell’art. 23 D.Lvo cit. Le ipotesi di inammissibilità sono espressamente previste
dall’art. 24 fra le quali non rientra la legittimati° ad causam della costituzione di parte civile
che riguarda il merito e può essere oggetto di dimostrazione nel corso del processo.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive
ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua
disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.

1. violazione dell’articolo 21 decreto legge numero 274/2000 per non avere la parte offesa

Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle
conclusioni di colpevolezza.
Così come nessuna violazione dell’art. 521 c.p.p. è ravvisabile nel contenimento del
danneggiamento, sulla scorta degli esiti degli accertamenti istruttori, ivi comprese le
affermazioni rese dall’imputato nella querela in data 12.7.2009 sporta contro Calanni

vettura della parte offesa, anziché dell’effettiva rottura del fanale.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 16.5.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO
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Sebastiano, ad un’ammaccatura in corrispondenza alla parte posteriore del portellone della

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