Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33005 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33005 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRIELLO SANDRO N. IL 11/09/1975
avverso la sentenza n. 3431/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
RoG,( 0/) 0-Y7
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

1

Data Udienza: 16/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta il ricorrente che la corte d’appello di Milano nell’accogliere uno dei motivi relativi alla
continuazione con un’altra sentenza non ha tenuto conto che all’imputato erano state
concesse le circostanze attenuanti generiche e i pertanto la pena posta in continuazione doveva
)
essere diminuita anche per tale attenuante.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve infatti ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo il quale l’accertamento del
vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta
condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell’aumento dovuto
per la continuazione, mentre non possono essere applicate le attenuanti generiche la
concedibilità delle quali richiederebbe l’esame dell’intera attività antigiuridica del condannato,
ivi compresa quella già considerata dal precedente giudicato penale cui osta la res ittdicata
(Sez. 6, n. 9561, 20 dicembre 1973; Sez. 3, Sentenza n. 897 del 29/11/2011 Rv. 251907;
Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 23/10/2013 Rv. 258462). Ne consegue che correttamente la
Corte territoriale si è limitata all’applicazione dell’aumento ai sensi dell’art. 81 c.p. assolvendo
all’onere motivazionale mediante il richiamo alla congruità di detto aumento in relazione alla
gravità del fatto ed, in particolare, all’elevatissimo importo dell’imposta evasa.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 16.5.2014

Ricorre per Cassazione Carriello Sandro avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che
in data 24 gennaio 2013 in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 3 dicembre
2008, che lo aveva condannato per rapina aggravata, ritenuta la continuazione fra i fatti di cui
alla sentenza citata e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla corte d’appello di Milano in
data 21 febbraio 2008, irrevocabile il 24 maggio 2009, ritenuti questi fatti più gravi, irrogava
all’imputato la complessi tt pena di anni tre mesi e due di reclusione ed euro 700,00 di multa,
confermando del resto l’impugnata sentenza.

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