Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33004 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33004 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 08/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
NOTO CALOGERO N. IL 17/07/1980
inoltre:
NOTO CALOGERO N. IL 17/07/1980
avverso l’ordinanza n. 931/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
te/sentite le conclusioni del PG Dott. £ 4.4.me, D.Q.yet
(31-

Vua, Ormavílti

Ott:C24.4.4«,

ai LA.4

1-0-r-

Ot4-12- q4-C.424»o

Uditi difensor Avv.;

ePac-

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito ai sensi
dell’art. 310 cod. prpc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal
Pubblico ministero della sede avverso l’ordinanza deliberata il 19 giugno 2012 dal
Giudice per le indagini preliminari di quello stesso tribunale, nella parte in cui ha
escluso l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Noto Calogero, detto
“Lullù”, relativamente alla partecipazione dello stesso ad un’associazione per

Empledocle, dal marzo 2010 all’attualità.

1.1 II Tribunale, con specifico riferimento alla posizione del Noto, che
specificamente rileva nel presente giudizio di legittimità, ha ritenuto, infatti, che
l’impugnazione proposta dal Pubblico ministero della sede doveva dichiararsi
inammissibile in quanto basata su motivi generici.
Al riguardo i giudici dell’appello evidenziavano come l’atto di gravame, dopo
aver sostenuto che la decisione del Giudice per le indagini preliminari non era
condivisibile, si limitava a riprodurre testualmente il contenuto della richiesta di
applicazione di miSura cautelare rivolta a quel giudice, senza indicare
specificamente i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del
giudice dell’impugnazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendone l’illegittimità per
vizio di motivazione (mancanza e manifesta illogicità), per avere i giudici
dell’appello erroneamente ritenuto non specifici i motivi di impugnazione,
attraverso i quali si poneva in evidenza la gravità del quadro indiziario, rafforzato
da ultimo dalle dichiarazioni di diversi soggetti, rappresentando altresì l’esistenza
nel provvedimento impugnato di profili di contraddittorietà, in quanto con
riferimento ad altro coindagato (Messina Fabrizio) il Tribunale, nella medesima
composizione, nel definire un procedimento del tutto identico, aveva rigettato nel
merito il gravame.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta dal Pubblico ministero ricorrente è inammissibile
in quanto basata su motivi non specifici.
Il contenuto del ricorso, che si limita a contestare la fondatezza del giudizio
di genericità dei motivi di appello, risulta infatti prescindere totalmente dall’iter

delinquere dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, attiva in Porto

argomentativo svolto dal giudice di merito per giustificare la declaratoria
d’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso un provvedimento di
parziale rigetto di una richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti
dell’indagato Adorno Luca, così configurando un vizio di aspecificità dei motivi,
che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
all’inammissibilità del ricorso (in tal senso ex multis, Cass. sez. I, sentenza n.
39598 del 30 settembre – 11 ottobre 2004, ric. Burzotta).
Il Collegio deve rilevare, infatti, che correttamente il Tribunale di Palermo ha

per avere gli stessi sostanzialmente riprodotto la richiesta della misura cautelare.
In materia di misure cautelari personali per poter ritenere ammissibile
l’appello, occorre, invero, che siano stati anche enunciati i motivi del gravame
che, avendo la funzione di determinare l’oggetto del giudizio di impugnazione,
devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto dedotti; infatti, l’obbligo della specificità riguarda non solo
le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere
possibile il sindacato del giudice attraverso l’individuazione dei capi e dei punti
della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. V, 27 giugno 1997, n.
3277, Larnbiase). Sulla base di tali principi deve escludersi che possa soddisfare
alla suddetta condizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall’art.
591 cod. proc. pen., il richiamo operato dal pubblico ministero impugnante alla
richiesta della misure cautelare, non contenendo essa indicazione alcuna del
contenuto delle dogiianze con riferimento al provvedimento impugnato, nè
essendo idonea ad individuare le questioni devolute al tribunale, al fine di
determinare l’oggetto dell’appello (in questi termini, Sez. VI, 23 novembre 1993,
n. 3226, Perre). L’appello previsto dall’art. 310 cod. proc. pen. a differenza del
riesame, ha conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i
motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, in
quanto hanno la funzione di determinare e delimitare l’oggetto del giudizio,
circoscrivendo quindi la cognizione del tribunale della libertà ai punti della
decisione impugnata Iche hanno formato oggetto di censura, come, del resto, è
dimostrato anche dal mancato richiamo, nel suddetto art. 310 cod. proc. pen. ,
del comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen..
D’altra parte, se con riferimento al ricorso per cessazione si è affermato che
i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai
motivi di appello allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di
motivazione della sentenza che si intende impugnare, in quanto requisito dei
motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e
determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre
al giudice del gravame (Sez. V, 9 dicembre 1999, n. 2896, La Mantia), allo stesso
2

ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione proposti dal pubblico ministero

modo deve negarsi che l’appello cautelare possa riproporre, come nel caso di
specie, gli argomenti addotti a fondamento della richiesta di misure cautelari: in
entrambi i casi la carenza del requisito della specificità non può che rendere
l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.

Dichiara inammissibile il (corso.
R.4
Così deciso in Rqma, 1’8 ithliW, 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA