Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33002 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33002 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO DOMENICO N. IL 30/07/1987
avverso l’ordinanza n. 440/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 16/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Rtg,t,io 1) ,‹

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE –

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PRIMA PENALE

Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Catania, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato – per quanto qui rileva – l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Siracusa di inammissibilità e di rigetto della richiesta di liberazione
anticipata in relazione ai periodi di detenzione: (1) dal 12 novembre 2003 all’a marzo 2004; (2) dal 14 ottobre 2004 al 25 gennaio 2005; (3) dal 7 aprile 2007 al 9 ot-

Domenica, osservando: quanto ai periodi di cui ai punti 1 e 2, che il detenuto aveva
subito un rilievo disciplinare in data 12 novembre 2004 e la sua condotta generale
risultava ancora ludico-infantile e caratterizzata da un atteggiamento non adeguato
nel contesto trattamentale; quanto al periodo di cui al punto n. 3, l’esistenza, in data 19 settembre 2007, di un rilievo disciplinare valutato di una certa gravità; quanto
al periodo di cui al punto n. 4, l’esistenza di due rilievi disciplinari, rispettivamente in
data 17 aprile e 4 novembre 2011, elementi ritenuti sintomatici di una mancata sincera adesione nei periodi, all’opera di rieducazione;
Rilevato che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del
suo difensore, nel quale, si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per
violazione di legge e vizio di motivazione (illogicità ed omessa valutazione di elementi decisivi), evidenziando che il Lombardo era minorenne all’epoca dei primi due
periodi di valutazione il primo dei quali esente da rilievi disciplinari, e che le violazioni comportamentalii a lui contestate non erano gravi e non potevano comunque
giustificare il totale rl.getto dell’istanza, anche in considerazione della condotta del
detenuto, pienamente partecipativa all’opera di rieducazione, anche scolastica e lavorativa;
Considerato che la impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non
consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati, ove si
consideri: che ai fini del rigetto di istanza di liberazione anticipata, è legittima la valutazione del contenuto di un rapporto disciplinare, pur se viziato da nullità per
omessa contestazione dell’infrazione (Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008 – dep. 25/
03/2009, Bellocco, Rv. 243541); che le deduzioni volte a negare la decisività, ai fini
della valutazione sulla concedibilità del beneficio, del comportamento complessivo
del detenuto, caratterizzato da ripetuti rilievi disciplinari, a prescindere dalla loro
genericità, si sviluppano comunque nell’orbita delle censure di merito, sollecitando il

tobre 2007; (4) dal 24 giugno 2011 in poi, formulata dal condannato Lombardo

collegio a compiere, sostanzialmente, una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di cessazione;
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in di-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 8 aprile 2013.

spositivo.

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