Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33001 del 15/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33001 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOLINARI COSTANTINO N. IL 19/07/1956
nei confronti di:
ANGELELLI FRANCESCO GIUSEPPE N. IL 21/06/1942
PINCHI PATRIZIA N. IL 01/09/1958
ANGELELLI ALESSANDRO N. IL 31/07/1978
.

avverso la sentenza n. 534/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
,
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ti Q-ro frno ea- 9-11
che ha concluso per ;

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 15/05/2014

Udit i difensor Avv. IZ-Q-€-~

Lec

MOTIVI DELLA DECISIONE
h

Con sentenza in data 13 marzo 20 13 la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza del
Tribunale di Spoleto che aveva assolto Angelelli Francesco Giuseppe, Pinchi Patrizia e Angelelli
Alessandro da episodi di usura aggravata contestati in danno di Molinari Costantino.
Ricorre per Cassazione la parte civile Molinari Costantino deducendo che la sentenza
impugnata è incorsa in:
1. Con riguardo al capo A) in vizio della motivazione e violazione di legge per mancata

merito evidenziandone l’ambivalenza e lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale con l’audizione del cassiere della Banca Toscana;
2. Con riguardo al capo B) violazione di legge in tema di applicazione dell’articolo 1193 del
codice civile. Vizio della motivazione. Lamenta= che la corte non ha motivato in ordine
alla dedotta violazione dell’articolo 1193 codice civile

Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché le doglianze in esso
dedotte sono manifestamente infondatee ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal. giudice del gravame, dovendosi é – stessi/considerare, per di più, non specificie.
perché nonorrelazione alle argomentate ragioni della decisione impugnata. Sono
manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati,
perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato
conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione.
Deve aggiungersi con riguardo alla decisione istruttoria del giudice di appello che essa è
censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o
manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile
2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le
ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa
conclusione del processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587). Nel caso in esame la
Corte Territoriale ha dato conto, con motivazione coerente e logica, della non decisività della
prova richiesta rilevando che anche se fosse provata la circostanza che il Molinari aveva
predisposto tra il 7 e il 10 dicembre 2000 una provvista pari a 60 milioni, alcun elemento certo
consentiva di ritenere che tale somma fosse stata consegnata all’Angeletti in pagamento del
presunto primo prestito, tenuto conto che all’epoca il Molinari aveva, per sua stessa
ammissione, numerose posizioni debitorie aperte, anche con i fornitori che aveva la necessità
di tacitare.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso deve osservarsi che i giudici d’appello, richiamandosi
alle conclusioni del primo giudice che sulla scorta degli esiti della consulenza del P.M. che
aveva accertato che la società del Molinari era debitrice per prestazioni professionali svolte nei
confronti della società degli Angelelli per un importo di circa 20 milioni di lire, hanno ritenuto

assunzione di una prova decisiva. In particolare contesta le valutazioni dei giudici di

che tale circostanza, non disconosciuta dalla stesso Molinari, portava a giustificare l’ammontare
della somma richiesta e dava conto della mancanza di prova certa quanto alla ricostruzione
degli eventi offerti dal Molinari e consentiva di escludere che la complessiva somma da costui
restituita superasse il tasso di usura.
A fronte di quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone generiche
contestazioni con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita – in questa sede di
legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito. Inoltre, le censure del
ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa

inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza
cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep.
11.10.2004-rv 230634)
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 15.5.2014

Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA