Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33000 del 15/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33000 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALFANO GIANCARLO N. IL 18/03/1942
avverso la sentenza n. 2469/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. HO-rni rrnO 62-Q-Q4;
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 15/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Alfano Giancarlo avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania
che in data 20 giugno 2013 ha confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva
condannato per appropriazione indebita e truffa aggravata.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in vizio della motivazione e
violazione di legge. Contesta la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati e
sostiene che comunque i fatti contestati sarebbero prescritti. Richiama per sostenere
epoca molto precedente alla data della querela.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
La richiesta di prescrizione, come indicato dallo stesso ricorrente, impone valutazioni in fatto
che non sono state sollevate con i motivi d’appello, inammissibili in questa sede di legittimità .
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 15.5.2014
Il Consigliere estensore
residente
l’intervenuta prescrizione elementi probatori che sposterebbero la consumazione dei reati ad