Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3300 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3300 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 19/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di PETROS Iossif, n. a II Cairo
(Egitto) il 22.10.1948, avverso il decreto emesso dalla Corte
d’Appello di Roma n. 206/2013 in data 13.06.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni scritte presentate in data 30.09.2013 dal Sostituto
Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso
chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 13.06.2013 la Corte d’Appello di Roma, in esecuzione
di richiesta di assistenza giudiziaria internazionale avanzata dal
Tribunale di Grande Istanza di Rennes (Francia) nell’ambito di

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procedimento a carico di ignoti per i reati di associazione a
delinquere, truffa e riciclaggio, emetteva, a norma dell’art. 247
cod. proc. pen., decreto di perquisizione locale e sequestro di
vari beni costituenti corpo di reato o cose pertinenti a reato,
nei confronti di tali Petros Iossif e Joseph Alessandra.
2. Avverso detto provvedimento, veniva proposto ricorso per
cassazione nell’interesse di Petros Iossif con proposizione di

motivo unico relativo a dedotta:
-manifesta illogicità della motivazione-travisamento del fatto;
-inosservanza di norme stabilite a pena di nullità ex art. 125,
comma 3 cod. proc. pen.;
-inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc.
pen.
In particolare, il deducente lamenta come il provvedimento
abbia richiamato quanto riportato in un’informativa della
Guardia di Finanza senza riportarne il contenuto e che dallo
stesso non sia possibile desumere una motivazione a supporto
della ritenuta qualificazione e differenziazione tra il corpo del
reato e le cose pertinenti al reato non essendo individuato il
vincolo pertinenziale tra le res e le ipotesi di reato contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
4. Insegna la Suprema Corte come l’ordinanza con la quale la Corte
d’Appello dà esecuzione ad una rogatoria internazionale non è
impugnabile né con ricorso per cassazione né con altro mezzo di
gravame, mentre avverso gli atti compiuti in esecuzione di
rogatorie può essere esperito incidente d’esecuzione (cfr., tra le
tante, Cass., Sez. 1, n. 22634 del 28/04/2004-dep. 11/05/2004,
Acampora, rv. 228911).
5. Ad abundantiam, va rilevato come il ricorso per cassazione contro
i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o
probatorio sia consentito solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in
procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali – qui non
ricorrenti – da rendere l’apparato argonnentativo posto a

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sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e
quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logicogiuridico seguito dal giudice (cfr., Cass., Sez. un., n. 25932 del
26/06/2008, rv. 239692).
6. Consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle

delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro
1.000,00
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 19.12.2013

spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa

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