Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 330 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 330 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LULJA MUSTAFA N. IL 19/02/1975
avverso la sentenza n. 4531/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 10/12/2015

Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
Il Presidente(

Lulja Mustafa propone ricorso avverso la sentenza del 27/02/2015 con la quale la Corte d’appello di
Milano ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione all’imputazione di cui agli
artt. 385, 614 e 582 cod.pen..
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento
dell’attenuante della provocazione ingiustamente esclusa sulla base della pretesa mancanza del
requisito della proporzionalità, che non si ritiene caratterizzi la diminuente invocata.
Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza all’atto in cui si contesta la
mancata valutazione dell’applicazione dell’attenuante, senza confrontarsi con la specifica analisi
svolta sul punto dalla pronuncia che ha fatto richiamo sia alla possibilità per l’interessato di far
intervenire le forze dell’orine ove il disturbo proveniente dall’abitazione del vicino fosse
intollerabile, sia alle modalità aggressive poste in essere, del tutto esorbitanti anche rispetto ai
pretesi rumori percepiti, con valutazione di fatto che, escludendo la concretezza della provocazione,
hanno sostenuto la decisione di esclusione del trattamento invocato.
Rispetto a tali puntuali analisi l’interessato si limita a riproporre la propria versione dei fatti, e ad
escludere la presenza di una confutazione da parte della Corte territoriale, di fatto sollecitando un
non consentito difforme giudizio di merito in questa sede.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

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