Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 330 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 330 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCIUC GHEORGHE CRISTIAN nato il 31/03/1975

avverso l’ordinanza del 22/09/2017 del TRIBUNALE LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al rigetto della richiesta di
produzione di documentazione
udito il difensore avv.GIUSEPPE SCEUSA del Foro di Palermo che ha condiviso le
conclusioni del P.G. ed insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22-26/9/2017 il Tribunale del riesame di Palermo,
provvedendo sull’appello proposto nell’interesse di Gheorghe Cristian Marciuc,
ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 24/7/2017, che,
accogliendo la richiesta subordinata del Marciuc, aveva sostituito la misura della
custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, con divieto di
comunicazione con soggetti diversi da coloro che con lui coabitavano o lo
avevano in cura, respingendo la richiesta principale di revoca della misura.

Data Udienza: 06/12/2017

2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’indagato, avv.Giuseppe
Sceusa, svolgendo unico motivo

ex art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

per denunciare violazione o inosservanza della legge penale , in relazione agli
artt.299,310,274, lett.c) e 275 cod.proc.pen.
Il Tribunale, in violazione evidente del divieto scaturente dall’art.274, lett.

c), cod.proc.pen. che preclude di desumere le situazioni di concreto e attuale
pericolo di reiterazione del reato esclusivamente dalla gravità del reato, si era
basato proprio sulla gravità del reato, così come accertato dalla sentenza del

600 di multa per un unico episodio delittuoso.
Inoltre l’espressa previsione dell’attualità del pericolo non poteva essere
considerata una mera endiadi iterativa del requisito della concretezza ma esigeva
un particolare sforzo motivazionale, tenuto conto dell’incensuratezza
dell’imputato e del rilevante intervallo temporale (due anni) che separava la
decisione dal momento del commesso reato.
Occorreva poi tener conto del documentato trasferimento nella città di
Piacenza in epoca immediatamente successiva al fatto contestato e
dell’assunzione dapprima alle dipendenze di AMR International e poi in prova
presso la Soc.Cooperativa 18 maggio.
I documenti a sostegno di quest’ultima circostanza, allegati all’atto di
appello e riproposti all’udienza camerale, non erano stati ammessi dal Tribunale
perché non preventivamente sottoposti al Giudice di prima istanza, nonostante
inerissero al tema devoluto del pericolo di reiterazione del reato, in violazione
del principio di ammissibilità di nuove produzioni documentali, sia preesistenti,
sia sopravvenuti.
Infine il Tribunale non aveva tenuto conto, nel valutare

la ritenuta

proporzione fra la misura coercitiva e la pena detentiva irrogata, del fatto

che

restava ancora da espiare un periodo di circa anni 2 e mesi 8 di reclusione con
la conseguente applicabilità dell’art.656, comma 5, cod.proc.pen. e la possibilità
di accesso alle misura alternative alla detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il

ricorrente lamenta in primo luogo che il Tribunale, in violazione

evidente del divieto scaturente dall’art.274, lett. c), cod.proc.pen. abbia desunto
la situazione di concreto e attuale pericolo di reiterazione esclusivamente dalla
gravità del reato così come accertato dalla sentenza del 4/7/2017 che aveva
condannato il Marciuc alla pena di anni 4 di reclusione ed € 600 di multa per un
unico episodio delittuoso.

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4/7/2017 che aveva condannato il Marciuc alla pena di anni 4 di reclusione ed €

L’art.274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. precisa che le situazioni di
concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del titolo di reato per cui si procede; tuttavia il Tribunale non si è basato
solo su tale elemento di valutazione, allorché si è riferito alla particolare gravità
in concreto del reato commesso dall’imputato, nel frattempo condannato in
primo grado, ma anche alla sua personalità incline al delitto e ben inserita nei
circuiti criminali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, fatto questo
a sua volta desunto dalla partecipazione di diversi altri soggetti al delitto di cui

vasto e articolato contesto criminoso.
Inoltre il Tribunale ha osservato che la pericolosità criminale del Marciuc si
innestava su di un largo e ramificato tessuto di relazioni con altri soggetti, fra cui
i concorrenti nel reato per cui si stava procedendo, cosa che ne dimostrava
l’intensissima pericolosità criminale, che trovava riscontro nella severa condanna
subita in primo grado.

2. Il ricorrente sostiene che l’espressa previsione dell’attualità del pericolo
non poteva essere considerata una mera endiadi iterativa del requisito della
concretezza ma esigeva un particolare sforzo motivazionale, tenuto conto
dell’incensuratezza dell’imputato e del rilevante intervallo temporale (due anni)
che separava dal momento del commesso reato.
Occorreva poi tener conto del documentato trasferimento nella città di
Piacenza in epoca immediatamente successiva al fatto contestato e
dell’assunzione dapprima alle dipendenze di AMR International e poi in prova
presso la Soc.Cooperativa 18 maggio.
I documenti a sostegno di quest’ultima circostanza, allegati all’atto di
appello e riproposti all’udienza camerale, non erano stati ammessi dal Tribunale
perché non preventivamente sottoposti al Giudice di prima istanza, nonostante
inerissero al tema devoluto del pericolo di reiterazione del reato, in violazione
del principio di ammissibilità di nuove produzioni documentali sia preesistenti sia
sopravvenuti.
2.1. In tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di
reiterazione del reato, introdotto all’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc.
pen., dalla legge 16/4/2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta
probabilità, che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere
ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione,
attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della
situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione
del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare

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era accusato il Marciuc, e all’inserimento di tale condotta delittuosa in un più

valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio
sulla sussistenza dell’esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti – e
non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di
reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar
conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da
apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la
potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi
dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618

Il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in
ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime
all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente
individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il
relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per
delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti,
desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso
le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni
di vita di quest’ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv.
268366).
2.2. Il trasferimento a Piacenza è stato considerato dal Tribunale e ritenuto
ininfluente, a fronte delle comuni possibilità di comunicazioni e dalla capacità del
prevenuto di spostarsi sul territorio.
2.3. Il Tribunale però ha rifiutato la produzione documentale offerta dalla
difesa con l’atto di appello e riproposta all’udienza camerale del 22/9/2017,
assumendo che non fosse acquisibile documentazione non precedentemente
offerta alla valutazione del primo Giudice.
Si trattava di documentazione afferente ai rapporti di lavoro intrattenuti dal
Marciuc dapprima alle dipendenze di AMR International e poi in prova presso la
Soc.Cooperativa 18 maggio.
Tale decisione è stata assunta in violazione di legge.
2.4.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte nel procedimento

conseguente all’appello proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della
richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di
documentazione relativa ad elementi probatori nuovi, preesistenti o
sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli
prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta
cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il
contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine
a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di investigazioni

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del 18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 269533).

difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a
dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della
misura cautelare richiesta (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv.
227357).
A questo approdo le Sezioni Unite sono pervenute ritenendo che l’appello nel
processo di merito e l’appello nel procedimento incidentale in materia di libertà
personale partecipino della stessa natura, poiché integrano lo stesso strumento
di verifica del provvedimento del primo giudice; di conseguenza, perché sia

parti e sia consentito al giudice dell’appello de libertate di pronunciarsi causa
cognita sulla vicenda cautelare, tenendo in debito conto anche gli sviluppi
probatori più recenti ed evitando così epiloghi incoerenti o addirittura inutili
quanto ai profili di concretezza, attualità e adeguatezza della misura, deve
ritenersi l’ammissibilità, pur nel rispetto dei confini dall’originaria domanda
cautelare, della produzione di nova» anche da parte del pubblico ministero.
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza successiva di questa
Corte, secondo la quale nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen.,
proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare
personale, il Tribunale può, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello
ordinario e compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale,
acquisire nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, purché sia
assicurato il rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via
generale dall’art. 178, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30313 del
11/05/2017, Amicone, Rv. 270700).
In altra pronuncia, sull’onda degli stessi principi, è stato affermato che nel
giudizio di appello cautelare, anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento
da parte della Corte di Cassazione, possono essere introdotti nuovi elementi
probatori, sia in ordine alla gravità indiziaria, sia con riguardo all’esistenza delle
esigenze cautelari, a condizione che le produzioni del pubblico ministero e
dell’indagato siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del
primo giudice della cautela (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv.
268978); ed ancora è stato ribadito che nel procedimento di appello ex art. 310
cod. proc. pen., proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di
misura cautelare personale, l’indagato può produrre, nel contraddittorio
camerale, documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi», sia
preesistenti che sopravvenuti, acquisiti anche all’esito di investigazioni difensive,
che siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M., ovvero a dimostrare
l’insussistenza delle condizioni e dei presupposti di applicabilità della misura
cautelare richiesta; analogamente al P.M. è consentito – nell’ambito dei confini

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valorizzato effettivamente il contraddittorio camerale in posizioni di parità tra le

segnati dal devolutum, purché sia assicurato il contraddittorio nei procedimento
camerale, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa – di
produrre documentazione relativa ad elementi «nuovi», intendendosi per tali
quei materiali informativi, preesistenti o sopravvenuti, cha non siano stati già
oggetto di valutazione (Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Ambrus e altro, Rv.
261244).
Assolutamente in termini di perfetta sovrapponibilità al caso in esame,
suona poi la pronuncia della Sez. 2, n. 6728 del 09/02/2006, Ianno, Rv. 233159,

contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare
personale, è legittima, in applicazione dei principi del favor libertatis e della
ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad
elementi probatori «nuovi», preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito
dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso
fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia
assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche
mediante la concessione di un congruo termine anche a favore del P.M., e siano
idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di
applicabilità della misura cautelare richiesta. La Corte non ha mancato di
rimarcare, incidentalmente, la sussistenza di un problema di duplicazione con
l’istituto di cui all’art.299 cod.proc.pen., già risolto dalle Sezioni Unite secondo
un criterio di improcedibilità della domanda presentata per seconda; il limite
logico e giuridico posto alla «libertà» di scelta della sede nella quale riversare gli
elementi sopravvenuti che, a giudizio della parte, dovrebbero orientare la
decisione cautelare, è tracciato, quanto al giudizio impugnatorio, dalla possibilità
di inserire il novum nel perimetro decisorio segnato dal devolutum, e cioè
nell’ambito dell’oggetto circoscritto per il giudizio medesimo, e sempreché venga
in concreto garantito alla parte avversa il diritto al contraddittorio, al fine di non
deformare l’oggetto e la fisionomia del procedimento di gravame.
Nella fattispecie, tali produzioni documentali inerivano evidentemente al
tema del rischio di reiterazione e si inserivano pertanto appieno nella cornice
della devoluzione.
2.5. Il ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale non abbia tenuto conto, nel
valutare la ritenuta proporzione fra la misura coercitiva e la pena detentiva
irrogata, del fatto che restava ancora da espiare un periodo di circa anni 2 e
mesi 8 di reclusione con la conseguente applicabilità dell’art.656, comma 5,
cod.proc.pen. e possibilità di accesso alle misura alternative alla detenzione.
Tuttavia tali elementi non risultano essere stati prospettati dalla difesa in
sede di decisione: al proposito questa Corte ha puntualizzato che in materia di

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secondo cui nel procedimento conseguente all’appello proposto dall’indagato

misure cautelari, lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può
essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274
cod. proc. pen. solo se sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che
vengano applicate misure alternative, e tuttavia che costituisce preciso onere
dell’indagato quello di allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al
residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l’insussistenza, quanto
meno nell’immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure;
altrimenti, si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra

(Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal Ahmid, Rv. 265070; Sez. 4, n. 5633
del 13/11/2013 – dep. 2014, Torti, Rv. 258176; Sez. 4, n. 45408 del
17/11/2010, Shehi, Rv. 249235; Sez. 5, n. 9530 del 08/03/2006, Piccolo, Rv.
233905).

3. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio al
Tribunale di Palermo, limitatamente al mancato esame dei documenti prodotti
dalla difesa.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo, Sezione
riesame, limitatamente al mancato esame dei documenti prodotti dalla difesa.

Così deciso il 6/12/2017

Il

Il Presidente

nsigli re etensore
b rto Lui di Scotti

Paolo Antonio Bruno

le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza

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