Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33 del 30/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) Paris Ernesto Luca, n. a Roma il 6/7/1958
2) Ciriello Sandro , n. in Svizzera il 27/9/1967
avverso l’ordinanza resa in data 14/7/2016 dal Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei
provvedimenti cautelari, che, in accoglimento del’appello del P.m., applicava la misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita nell’udienza camerale del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale , dott. Oscar Cedrangolo , che ha
chiesto dichiararsi l’ inammissibilità di entrambi i ricorsi;
Uditi i difensori, Avv.ti Domenico Naccari e Sabato Graziano, che hanno chiesto l’accoglimento
dei ricorsi proposti
1

ch-1,

Data Udienza: 30/11/2016

RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma- Sezione per il riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale- in accoglimento dell’appello del P.m. applicava la misura della
custodia in carcere nei confronti di Ciriello Sandro in ordine al delitto sub G) ( rapina
pluriaggravata in concorso ai danni di Lenart Danuta) e nei confronti di Paris Ernesto per i capi
G) e G 1) ( ricettazione dell’autovettura Fiat Uno tg Roma 7A6199) della rubrica
provvisoria,ritenendo la ricorrenza di una solida provvista indiziaria e di esigenze cautelari

1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo
nell’interesse del Paris:
1.2 la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 e 274
cod.proc.pen. sul presupposto che la motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in relazione ai capi G e G1 si limita a poche apodittiche affermazioni che
involgono propositi criminali mai realizzati e rimandano all’ordinanza di custodia cautelare del
Gip sicché non può ritenersi assolto l’onere circa l’esposizione delle specifiche esigenze
cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta. Del pari carenti risultano
le giustificazioni poste alla base delle riconosciute esigenze cautelari e circa l’inadeguatezza di
misure di minore afflittività;
nell’interesse di Ciriello Sandro :
1.3 la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione
in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente il Tribunale ha recepito
in maniera meccanica gli argomenti sviluppati dalla pubblica accusa a sostegno dell’appello,
omettendo di considerare le censure della difesa e operando un diverso, illogico, trattamento
tra la posizione del ricorrente e quella del coindagato Castauro cui applicava la misura degli
arresti domiciliari. Inoltre, il giudice avrebbe omesso di considerare il lungo tempo trascorso
dal fatto contestato, limitandosi ad affermazioni del tutto apodittiche ed astratte in ordine alla
verifica dell’attualità della pericolosità sociale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorso sono inammissibili siccome manifestamente infondati. Alla stregua del costante
insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari personali, allorché
sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte
suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di
legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
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concrete ed attuali, negate quest’ultime dal Gip.

dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( ex multis Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 ,
P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460) sicchè non sono ammissibili le censure che riguardino la
ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 , Lupo, Rv. 252178).
Nella specie, l’impugnata ordinanza ha dato conto con motivazione esaustiva e priva di

ricorrenti, operando un doveroso vaglio critico delle fonti probatorie acquisite nella fase delle
investigazioni quantunque lo stesso GIP, nell’ordinanza genetica, avesse già riconosciuto la
solidità della provvista indiziaria in relazione agli addebiti sub G e G1 , disattendendo la
domanda cautelare per mancanza di attualità delle esigenze dedotte.
2.1 A detto riguardo il Tribunale del Riesame ha fatto buon governo dei principi che regolano la
materia anche alla luce della novella di cui alla L. 47/2015 . Infatti, come reiteratamente
precisato dalla Corte Suprema il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato
non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore illecito, ma sta
invece ad indicare la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che
va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale
dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della
effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a
prevenire (Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016 , Modica, Rv. 266749;Sez. 2, n. 25130 del
14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264).
L’ordinanza impugnata, correttamente richiamando l’approdo ermeneutico cennato, ha
evidenziato in maniera pertinente e coerente quanto al Ciriello che, in epoca successiva al
2013, epoca di consumazione della rapina contestata al capo G), risulta addebitata al
ricorrente la consumazione di ulteriori delitti contro il patrimonio, tra i quali furti e una rapina
aggravata nell’anno 2015, a dimostrazione di una ininterrotta progettualità criminosa,
accompagnata dall’accurata preparazione di azioni delittuose, attestata dagli esiti delle
intercettazioni a suo carico trasfuse in atti. Pertanto, la risalenza nel tempo del delitto sub G)
è neutralizzata dalla constatazione circa la persistenza e attualità della proclività a delinquere
dell’indagato e la vitalità criminale dei collegamenti con i compartecipi, elementi apprezzati
con motivazione congrua anche in relazione ai criteri d’adeguatezza della misura imposta.
In relazione alla posizione del Paris analogamente l’impugnata ordinanza ha valorizzato i
risultati delle intercettazioni telefoniche che nel 2015 vedevano il ricorrente, detenuto per altra
causa in regime di arresti domiciliari con permesso di uscita nelle ore diurne, impegnato in
sopralluoghi con il Ciriello e direttamente interessato alla selezione di possibili obiettivi di
azioni predatorie. La diffusa analisi condotta dal Tribunale delle emergenze captative che
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distorsioni logiche della concludenza del quadro indiziario che milita a carico di ciascuno dei

attingono la posizione del prevenuto e il contenuto delle propalazioni eteroaccusatorie del
Castauro sostanziano un percorso argonnentativo coerente e idoneo a supportare i conclusivi
esiti decisori
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la
condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di cui in dispositivo,
non ravvisandosi ragioni d’esonero.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di nnillecinquecento euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Si
provveda a norma dell’art. 28 Reg. Es. Cod.Proc.Pen.
Così deciso il 30/11/2016.
Il Consigliere estensore
Funnu

P.Q.M.

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