Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUATTROLUNI AURELIO N. IL 07/02/1960
avverso l’ordinanza n. 89/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 24/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Quattroluni Aurelio , richiamandosi alla sentenza della Corte cost. n. 210 del
2013, proponeva incidente di esecuzione con il quale chiedeva di sostituire, con
la pena detentiva temporanea di anni trenta di reclusione, la pena dell’ergastolo
irrogata nei suoi confronti con la sentenza della Corte di assise di Catania del
28.6.2003, confermata dalla Corte di assise di appello di Catania del 11.11.2005,
irrevocabile il 9.7.2007.
Con ordinanza del 24.3.2014 la Corte di assise di appello di Catania, in

Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso per
cassazione deducendo la violazione dell’art.442 cod.proc.pen. , inosservanza ed
erronea applicazione della legge penitenziaria, mancanza, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Questa Corte ha stabilito il principio che il giudice dell’esecuzione, investito
della richiesta di sostituzione della pena dell’ergastolo inflitta con sentenza
irrevocabile in applicazione dell’art. 7 comma primo del d.l. n. 341 del 2000
convertito nella legge n.4 del 2001, dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza della Corte cost. n.210 del 2013, può operare la richiesta conversione
dell’ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione soltanto nell’ipotesi in cui il
giudizio abbreviato sia stato ammesso a seguito di richiesta formulata
dall’imputato nel periodo dal 2 gennaio al 24 novembre 2000, vale a dire nella
vigenza del trattamento più favorevole previsto dall’art. 30, comma primo, lett.
b), legge n. 479 del 1999.(Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 – dep. 07/05/2014,
Ercolano, Rv. 258651; conforme Sez. 1, n. 4008 del 10/01/2014, Ganci, Rv.
258272).
Il caso in esame è del tutto estranea alla fattispecie presa in considerazione
dalla sentenza della Corte cost. n.210 del 2013 e dalla Corte Edu del 17.9.2009
(Scoppola contro Italia) poiché, come osservato dal giudice di merito, il
ricorrente non ha mai avanzato nel corso del giudizio di cognizione la richiesta di
essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

1

funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 26.11.2014.

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