Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32999 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32999 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO LUIGI ROBERTO N. IL 16/10/1985
AVALLONE CARLO N. IL 26/12/1986
avverso la sentenza n. 3559/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ho)ni rm O tr- Qfiei
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che ha concluso per É / 42.r) e71

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. Di
^ 49.1-7

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Data Udienza: 15/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 10 maggio 2013 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del
locale Tribunale che aveva condannato Sannino Roberto ed Avallone Carlo per concorso in
rapina aggravata, lesioni, porto e detenzione di arma.
Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in vizio
della motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 192 codice di procedura penale.
Lamentano che i giudici d’appello hanno valorizzato esclusivamente l’intercettazione

sera stesti non furono rinvenute impronte dei prevenuti e che nelle conversazioni intercettate
non è mai stato fatto riferimento alla rapina o ad altri eventi delittuosi
Lamentano anche la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena

Il ricorso è fondato.
I giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità degli imputati solo sul
contenuto dell’ intercettazione ambientale intercettata presso il carcere di Poggioreale in data
16 febbraio 2009 nell’ambito di altro procedimento iniziato a seguito dell’arresto in flagranza di
Sannino Mariano per il possesso di arma da fuoco. Nel corso di detto colloquio intercettato
avvenuto tra Sannino Mariano e la sua convivente Santoro Maria, persone terze rispetto ai
fatti per cui è processo, quest’ultima avrebbe fatto riferimento alla rapina di C 30.000,00,
realizzata pochi giorni prima, che indicava come commessa da tale Willy e Carluccello,
identificati

ne9k, attuali imputati, in occasione della quale i due si erano presi la pistola della

guardia presentandosi poi a casa sua dove avevano lasciato la pistola dandole un regalo.
Tale colloquio di sicura importanza indiziaria non è pero risultato confermato dagli esiti della
perquisizione effettuata nell’immediatezza nell’abitazione della donna e dalle successive
dichiarazioni dibattimentali della stessa. La donna esaminata in dibattimento di primo grado
aveva detto di non ricordare il contenuto del colloquio in quanto era sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti e ha dichiarato di avere riferito al compagno dettagli della rapina appresi dai
giornali e da voci di popolo al solo fine di ingelosirlo.
Non risultano indicati in sentenza altri elementi di conferma in ordine alla partecipazione al
reato degli attuali ricorrenti che non siano quelli dell’identificazione degli imputati nel Willy e
Carluccello del colloquio intercettato, circostanza non contestata neppure dalla difesa. In
particolare non risultano valutate, a fini di riscontro le dichiarazioni delle persone offese che,
come indicato dal ricorrente, hanno fornito una descrizione dei rapinatori .
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

1

ambientale senza tenere conto del fatto che sulla vettura utilizzata dai rapitori e ritrovata la

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per
nuovo giudizio.
Così deliberato in Roma il 15.5.2014

,

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