Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32998 del 15/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32998 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELENTANO LUIGI N. IL 25/01/1952
avverso la sentenza n. 1737/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.1 11/4-Q12’D (m
che ha concluso per -e i
A..1 •

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Celentano Luigi avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno
che, in data 20 maggio 2013 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore che il 30 settembre 2008 lo aveva condannato per truffa aggravata, riduceva la pena
irrogata, confermando nel resto l’impugnato provvedimento .
Deduce l’imputato che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. mancanza di motivazione essendosi limitata a fare proprio il contenuto della sentenza di

2. violazione di legge:contesta la valutazione delle prove e sostiene che un’attenta analisi
avrebbe portato a una pronuncia assolutoria
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso il Celentano censura l’apparato motivazionale della sentenza
della Corte d’Appello di Salerno lamentando un’assenza di motivazione in ordine alle specifiche
censure mosse alla sentenza di primo grado
Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della
sentenza di appello, ha avuto modo di affermare che l’integrazione della motivazione tra le
conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d’appello sia
riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del
secondo grado, dopo avere proceduto all’esame delle censure dell’appellante, ha fatto proprie
le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, l’ambito della necessaria
autonoma motivazione del giudice d’appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle
censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto
già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni
generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben può
motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o
manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado
siano state specificamente censurate dall’appellante, sussiste il vizio di motivazione,
sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere
tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente
ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei
motivi di impugnazione. ( Cass. N. 6221 del 2006 Rv. 233082, N. 38824 del 2008 Rv. 241062,
N. 12148 del 2009 Rv. 242811;Cass. Sez. 6, 20-4-2005 n. 4221).
Nel caso in esame, il giudice d’appello ha risposto in modo specifico a tutte le doglianze
avanzate dall’appellante, richiamando la motivazione del giudice di primo grado solo con
riguardo alle questioni di fatto già adeguatamente esaminate dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, al di là dell’indicazione formale, un vizio di
motivazione. Sul punto va ricordato che anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito alla
i

primo grado;

Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una
rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può
risultare, oltre che dal “testo” del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”,
purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i
compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi
trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di
apprezzarne i vizi anche attraverso gli “atti del processo” rappresenta solo il riconoscimento

prova”, in virtù del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del
fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti
per verificare se il relativo contenuto è stato preso in esame, senza travisamenti, all’interno
della decisione.
In altri termini si può parlare di travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito
abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale. Non spetta invece alla Corte di cassazione
“rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di
merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e
deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano
o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. (cfr.
tra le tante: Cass. Sez. 2 n. 38915/07; Cass. Sez. 4 n. 35683/07; Cass. Sez. 4 n. 15556/08;
Cass. Sez. 6 n. 18491/10) .
Ciò detto la censura del ricorrente si appalesa manifestamente infondata perché il Celentano,
sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corthna diversa lettura dei dati di fatto
non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di
legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e
completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa
con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal
giudice di merito.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 15.5.2014

normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA