Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32996 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32996 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BIASI IGNAZIO N. IL 24/12/1973
avverso la sentenza n. 817/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
aip, n-n D 1-0224
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
e 2-,ye”.„(7 o 63,u-e,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione De Biasi Ignazio avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, che in data 29 novembre 2012 ha confermato la sentenza del
locale tribunale che lo aveva condannato per rapina impropria aggravata.
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge processuale per mancata rinnovazione dell’istruttoria con
l’escussione del teste Giacoia Mariano e per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese

2. vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della risarcimento del danno

Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con riferimento alla prova testimoniale che era stata richiesta dal P.M. ed ammessa dal giudice
di primo grado, ma poi non espletata, e riproposta al giudice di appello con richiesta di
rinnovazione della istruttoria dibattimentale va detto che ai sensi dell’art. 190 c.p.p., comma 3
e art. 495 c.p.p., comma 4, il giudice ha certamente il potere di revocare prove già ammesse
quando le ritenga superflue e le parti hanno il potere di rinunciarvi.
Nel primo caso il giudice deve sentire le parti, mentre nel secondo è necessario il consenso
anche dell’altra parte.
Nel caso in esame come indicato nella sentenza di primo grado il P.M., all’esito delle
escussione dei propri testi, ha rinunciato al teste Giacoia Mariano e la difesa si è opposta. Il
Tribunale ha quindi proceduto all’assunzione delle prove ammesse ex art. 507 c.p.p., all’esito
delle quali, sentite le parti, ha revocato l’ordinanza di ammissione del teste Giacoia ritenendola
superflua alla luce di tutte le emergenze processuali. Superfluità confermata dal giudice
d’appello. I giudici di merito hanno sottolineato come fosse accertato che il Di Biase
nell’immediatezza non solo aveva riferito all’Attolino manutentore del fondo di proprietà dei
Giacoia, che gli aveva contestato il taglio e l’asporto della legna, di essere stato autorizzato da
un certo “Zilio”, persona diversa dagli effettivi proprietari,ma aveva anche tenuto nei suoi
confronti un comportamento minaccioso che non avrebbe sicuramente avuto ragione di tenere
nel caso in cui fosse stato autorizzato da uno dei proprietari del fondo. Si può pertanto
affermare che la Corte Territoriale, al pari del primo giudice, ha dato conto della superfluità
della prova e quindi dellatiapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale legato al
presupposto rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p.,
comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N.
26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).
Deve inoltre rilevarsi che le dichiarazioni di cui solo in questa sede si chiede declaratoria di
inutilizzabilità non rientrano nella disposizione di cui all’art. 63 c.p.p. trattandosi di
dichiarazioni rese alla parte offesa prima dell’inizio del procedimento .
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile .
1

dall’imputato nelle immediatezza del fatto in assenza del difensore;

Nel caso in argomento la circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno era stata
nei motivi d’appello genericamente richiesta senza alcuna indicazione degli elementi posti a
sostegno e senza alcuna confutazione delle specifiche argomentazioni poste dal primo giudice a
fondamento della propria decisione di reiezione. Non è pertanto annullabile per difetto di
motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un
motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbe te dovuto
essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi
della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto

167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09
Il ricorso deve pertanto essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma 15.5.2014

suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv.

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