Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32992 del 08/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32992 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Finocchiaro Giovanni Antonio, nato a Catania il 16/09/1936

avverso la sentenza emessa l’11/06/2013 dal Tribunale di Enna

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Benedetto Greco, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Giovanni Antonio Finocchiaro ricorre avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 16/07/2012

Data Udienza: 08/07/2014

dal Giudice di pace di Enna nei confronti del suo assistito, ritenuto responsabile
dei reati di ingiuria e minaccia, in ipotesi commessi in danno di Danilo Iannazzo.
Riproponendo una doglianza già sviluppata nei riguardi della sentenza di
primo grado, la difesa lamenta violazione degli artt. 120 cod. pen. e 336 cod.
proc. pen., segnalando che la persona offesa non avrebbe mai manifestato la
volontà che l’imputato venisse perseguito penalmente, limitandosi ad esporre e
narrare i fatti che (secondo la sua ricostruzione) si erano verificati il giorno prima
della sua denuncia e lasciando «ogni valutazione agli organi giudiziari inquirenti

procedere d’ufficio». Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, pertanto,
nella fattispecie concreta non sarebbe ravvisabile una valida e formale querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
In punto di verifica della esistenza di una rituale querela, nella motivazione
della sentenza di primo grado si legge: «deve essere, preliminarmente, rigettata
l’eccezione di improcedibilità per difetto di querela sollevata dalla difesa
dell’imputato in sede di conclusioni, emergendo dalla denuncia orale sporta dalla
persona offesa in data 17/12/2008 presso i Carabinieri della Stazione di Enna fa
volontà che il presunto colpevole venga perseguito». Analogamente, la
sentenza oggetto dell’odierno ricorso fa osservare che «la volontà che l’odierno
appellante venga perseguito emerge compiutamente dalla denuncia orale sporta
dalla persona offesa in data 17/02/2008 avanti ai Carabinieri della Stazione di
Enna, il cui contenuto complessivo denota proprio la volontà di richiedere la
punizione del colpevole».
Si tratta, come risulta evidente, di valutazioni non meglio esplicitate, senza
dunque che sia data contezza di quali sarebbero gli elementi – in ipotesi,
contenuti nella denuncia – da cui dovrebbe evincersi la presunta manifestazione
di volontà da parte dello Iannazzo. Esaminando direttamente l’atto de quo,
verifica che si impone anche in sede di legittimità alla luce della questione
processuale dedotta e delle carenze motivazionali appena segnalate, il collegio
non può che rilevare la radicale assenza di riferimenti ad un pur implicito intento
della persona offesa di vedere perseguito l’autore delle condotte ivi
rappresentate: per quanto non possa dirsi decisiva la circostanza dell’omessa
intitolazione dell’atto come querela, deve registrarsi che il 17/02/2008 lo
Iannazzo si limitò a “denunciare quanto segue”, poi riportando al verbalizzante,

2

sulla circostanza riguardante l’esistenza di reati per i quali si sarebbe dovuto

in una pagina e mezza circa di narrazione, una mera esposizione dei fatti
accaduti il giorno precedente.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è già affermato che «la formula
“denuncio ad ogni effetto di legge” deve essere considerata quale manifestazione
di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell’autore del reato
e conferisce quindi all’atto valore di querela» (Cass., Sez. VI, n. 40770 del
09/11/2006, Baronelli, Rv 235442); è stato altresì precisato che analogo valore
deve riconoscersi alla sollecitazione rivolta all’Autorità Giudiziaria di “voler

C.). Tuttavia, nel caso in esame non si rinvengono neppure espressioni siffatte,
od altra equipollente, né vi sono richiami alla possibilità di discernere – tra i fatti
dei quali lo Iannazzo si doleva – eventuali reati procedibili ex officio da altri
sottoposti a condizione rimessa alla volontà della persona offesa.
In definitiva, se è vero che «la manifestazione della volontà di querelarsi può
essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al
sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto,
indipendentemente dalla qualifica assegnata alta dichiarazione orale dalla polizia
giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l’intenzione di voler perseguire l’autore
dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da
altri fatti dimostrativi del medesimo intento» (Cass., Sez. III, n. 10254 del
12/02/2014, Q., Rv 258384), ciò non può dirsi ricorrere nella fattispecie
concreta.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva
essere iniziata per mancanza di istanza punitiva.

Così deciso 1’08/07/2014.

prendere provvedimenti al più presto” (Cass., Sez. V, n. 6333 del 18/10/2013,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA