Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32991 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32991 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISPO RAFFAELE N. IL 02/12/1968
avverso la sentenza n. 2079/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 11/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe

parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/07/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Crispo Raffaele è imputato del reato di cui all’articolo 588 del

codice penale per aver partecipato per futili motivi ad una rissa, della

minaccia ai danni di Carè Bruno. Il Gup del tribunale di Vibo Valentia ha
dichiarato l’imputato colpevole del solo reato di rissa e, applicata la
riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi 2 di reclusione,
oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte
d’appello di Catanzaro ha confermato integralmente la sentenza di primo
grado.
2.

L’imputato propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a. nullità della sentenza per travisamento, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
relativamente alla genesi e dinamica delle liti e
contraddittorietà con atti del processo. Violazione degli articoli
125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lettera E. In estrema
sintesi, l’imputato contesta la sussistenza del reato di rissa
essendo mancante un elemento essenziale del reato e cioè la
pluralità dei contendenti, che per l’articolo 588 C.P. devono
essere almeno tre. Nel caso di specie, i giudici hanno superato
il problema affermando che durante il litigio intercorso tra il
Crispo e il Caré vi sia stata una contestuale, omogenea e
mutualmente visibile baruffa tra le mogli dei predetti. La
difesa ricorrente, invece, contesta che le liti dei mariti e delle
mogli abbiano configurato un episodio di rissa comune,
essendo rimaste del tutto autonome ed essendosi sviluppate
in luoghi diversi e non reciprocamente visibili.
b Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 588 e 195 del codice penale per mancanza di
motivazione in ordine all’impugnato riconoscimento della
responsabilità civile dell’imputato nei confronti di Caré Bruno,
il quale si era costituito esclusivamente per il reato di
minaccia, dal quale l’imputato è stato assolto. In secondo
1

contravvenzione di cui all’articolo 4 della legge 110-75, nonché per

luogo si osserva che non vi è alcuna prova del danno e quindi
che non poteva essere emessa condanna generica al
risarcimento. Trattandosi di reato di pericolo, non sarebbe
sufficiente il mero rinvio al capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

mariti e delle mogli abbiano configurato un episodio di rissa comune,
essendo rimaste del tutto autonome ed essendosi sviluppate in luoghi
diversi e non reciprocamente visibili. A fronte di ciò, la sentenza di
appello afferma che le mogli degli imputati avevano dato avvio alla
violenta contesa sul retro della palazzina, in un quadro fattuale di
omogeneità, di mutua visibilità e di contrapposti intenti, dovendosi
escludere che la condotta delle donne fosse autonoma, sganciata ed
indipendente da quella dei mariti. Or bene, tale motivazione si
manifesta insufficiente ad esplicare i motivi per cui la Corte ha
ritenuto l’unitarietà delle liti sviluppatesi, pur nel medesimo contesto
temporale, in due luoghi diversi e non visibili dai rispettivi
contendenti (una nel cortile e l’altra sul retro del palazzo).
2. Questa stessa sezione ha già avuto modo di osservare che il reato di
rissa (art. 588 cod. pen.) è configurabile anche nel caso in cui i
partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella
colluttazione, quando l’azione si sia sviluppata in varie fasi e sia stata
frazionata in distinti episodi, senza apprezzabile soluzione di
continuità ed in rapida successione, in modo da saldarsi in un’unica
sequenza di eventi (Sez. 5, n. 7013 del 03/11/2010, Sciortino, Rv.
249827); ma, nel caso in esame, non si tratta di partecipazione al
medesimo episodio in tempi diversi, quanto piuttosto – secondo la
prospettazione difensiva – dello sviluppo di due distinte ed autonome
colluttazioni. Su questa specifica doglianza, la motivazione della
Corte d’appello appare in parte meramente assertiva e in parte non
appagante, soprattutto laddove non prende posizione sul fatto che la
contesa muliebre, verosimilmente originata dal litigio in atto dei
mariti, si sviluppò però in un luogo separato e – pare – senza che vi
fosse la reciproca visibilità dei due contesti aggressivi.
1. La predetta circostanza assume efficacia determinante, dal momento
che ove si considerassero autonome le due aggressioni, verrebbe
2

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; la difesa contesta che le liti dei

meno il numero minimo per la configurazione del reato di rissa. È
dunque necessario rinviare la causa al giudice di appello, affinché
valuti nuovamente, nell’ambito dei propri poteri di merito, se
effettivamente nel caso di specie ricorra un contestuale episodio di
aggressione reciproca ovvero se vi siano state due autonome
aggressioni, pur se originate dallo stesso motivo. In ogni caso, la
Corte di rinvio provvederà a dare adeguata motivazione delle
conclusioni raggiunte. Ne consegue che la sentenza deve essere

Catanzaro per nuovo esame.
2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla questione civile, rimane
assorbito.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso il 4/07/2014

annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di

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