Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3299 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3299 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 19/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto in data 30.11.2012 dal Procuratore della
Repubblica di Bologna avverso l’ordinanza n. 5119/2012 pronunciata
dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Bologna all’udienza del
14.11.2012 nell’ambito del procedimento a carico di Ferro Robert ed
altri per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 639 cod. pen.;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni scritte presentate in data 24.09.2013 dal Sostituto
Procuratore generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso
chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa all’udienza dibattimentale del 14.11.2012,

1

il Giudice monocratico presso il Tribunale di Bologna, rilevata
l’omessa notifica della citazione del decreto che disponeva il
giudizio nei confronti di due dei tre imputati nel procedimento
in epigrafe, restituiva gli atti al pubblico ministero per
l’incombente con separazione della posizione processuale dei
due imputati.
2. Avverso detta ordinanza, con atto depositato in data

30.11.2012, il Procuratore della Repubblica di Bologna
proponeva ricorso per cassazione lamentando, in ossequio alla
più recente giurisprudenza di legittimità, l’abnormità del
provvedimento per l’ingiustificata regressione di fase.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto oltre il termine
di legge.
4. Insegna la Suprema Corte come, anche il gravame proposto
avverso i provvedimenti abnormi soggiace alla disciplina dei
termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen., che inizia a decorrere o
dal momento della conoscenza legale dell’atto ovvero, in
mancanza, dal momento della sua effettiva conoscenza.
5. Per quanto riguarda i provvedimenti abnormi, le Sezioni Unite
hanno avuto occasione di precisare che le disposizioni del codice
di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impugnazione
operano anche col riferimento al ricorso per cassazione avverso
gli atti abnormi, non essendo previste deroghe alla rigorosa
generalizzazione della disciplina dei termini perentori contenuta
nell’art. 585 cod. proc. pen. (Cass. Sez. un., 09/07/1997, n. 11,
P.M. in proc. Quarantelli, rv. 208221; Id., 11/07/2001, n. 34536,
P.G. in proc. Chirico, rv. 219597). Tuttavia, la natura stessa
(abnorme) del provvedimento, pone il problema del dies a quo
del termine che non può non coincidere con la sua effettiva
conoscenza da parte del ricorrente. Nella fattispecie, il ricorso in
parola, risulta proposto oltre il termine di quindici giorni
dall’emissione del provvedimento mediante lettura in udienza alla
presenza del pubblico ministero ed è da questo momento che
deve necessariamente decorrere il termine in parola (cfr., Cass.

2

Sez. 1, n. 20244 del 22/04/2013; Cass. Sez. 2, n. 3193 del
10/01/2013; Cass. Sez. 5, n. 16080 del 22/02/2012; Cass. Sez.
3, n. 15353 del 20/01/2012; Cass. Sez. 6, n. 15199 del
05/04/2011): da qui la sua intempestività

PQM

Così deliberato in Roma il 19.12.2013

Dichiara inammissibile il ricorso.

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