Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3299 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3299 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONELLI VALTER N. IL 13/09/1951
avverso la sentenza n. 3420/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/01/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 18 marzo 2010 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, appellata da
BONELLI Valter, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in abitazione, commesso
1’11 agosto 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla qualificazione
del fatto come furto e non come ricettazione lieve, nonché sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato che il BONELLI aveva acquisito la disponibilità di buona parte
della refurtiva, alcuni oggetti della quale erano stati già da lui ceduti ad un terzo.
Senza alcun elemento di prova la prospettata ipotesi dell’acquisto della refurtiva da uno sconosciuto che avrebbe dovuto giustificare la qualificazione del fatto come ricettazione invece che
come furto
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il motivo, concernente la misura della
pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis
C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti
nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 gennaio 2016.

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