Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32988 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32988 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Mosca Mario, nato a Pralungo, il 22/6/1941;

avverso la sentenza del 29/10/2012 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Mauro Dalla Chiesa, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Milano confermava la condanna a seguito di giudizio abbreviato
di Mosca Mario per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ad oggetto la

Data Udienza: 24/06/2014

distrazione a titolo gratuito del contratto di leasing di un’autovettura e di una somma di
danaro, commesso nella sua qualità di amministratore e liquidatore della Tecnopolimer
s.r.l. dichiarata fallita 1’11 aprile 2003. In parziale riforma della pronunzia di primo
grado, invece, la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputato per il concorrente reato di bancarotta semplice rilevandone l’intervenuta
prescrizione e, conseguentemente, provvedeva alla riconfigurazione del trattamento
sanzionatorio.

motivo deduce vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prima
delle due condotte distrattive contestate. Rileva in proposito il ricorrente come i giudici
di merito non abbiano fornito la prova del danno subito dalla curatela dalla cessione del
contratto, atteso che il cessionario, oltre a farsi carico dell’ultimo canone del leasing,
aveva pagato il riscatto del bene, mentre la tesi sostenuta in sentenza per cui il valore
dello stesso fosse a quel momento superiore sarebbe destituita di fondamento alla luce
delle risultanze processuali e frutto di una errata interpretazione dei listini pubblicati da
una nota rivista di settore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato ai limiti dell’inammissibilità.
La Corte territoriale ha ritenuto integrata la condotta distrattiva ad oggetto la cessione
gratuita del contratto di leasing della vettura acquistata dalla società, rilevando come al
momento della cessione già erano stati pagati tutti i canoni previsti ed il riscatto del
bene comportava un costo rilevantemente inferiore al suo valore attualizzato allo
stesso momento, facendo in tal senso ricorso a quello tratto dai listini periodicamente
pubblicati da una nota rivista di settore, notoriamente accettati a tal fine per stabilire la
quotazione di massima dei veicoli sul mercato dell’usato.
In tal modo i giudici d’appello hanno dimostrato di fare corretta applicazione del
consolidato principio affermato da questa Corte per cui, nel caso di cessione da parte
del fallito di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, sussiste il reato di
bancarotta fraudolenta per distrazione soltanto qualora possa accertarsi che la
prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto
costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere (Sez. 5, n.
9427/12 del 3 novembre 2011, P.M. in proc. Cannarozzo e altro, Rv. 251996).
La tesi del ricorrente per cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un errore materiale
interpretando in euro il valore invece espresso in lire dal menzionato listino, oltre ad
essere indimostrata (atteso che il ricorrente non l’ha in alcun modo documentata, ma
solo genericamente evocata), contrasta con la comune esperienza, presupponendo un
indice di svalutazione triennale del veicolo superiore al 50%.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore, che con unico

Quanto poi alle dichiarazioni testimoniali che i giudici di merito avrebbero trascurato,
deve rilevarsi che quelle del Fondaroni sono state invece specificamente confutate dalla
motivazione della sentenza, con la quale il ricorrente non si è dunque confrontato,
mentre quelle dello Zaninetti sono state implicitamente e logicamente ritenute
irrilevanti sulla base della deposizione resa dallo stesso Fondaroni in merito allo stato di
conservazione della vettura.
Con riguardo infine all’omessa considerazione del fatto che il cessionario rimborsò alla

ragioni della decisività della circostanza, atteso che il valore dichiarato del canone non
è tale da incidere sulla tenuta del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale.
Infine va evidenziato come risulti altresì carente l’interesse dell’imputato a far valere
l’insussistenza della descritta condotta, atteso che egli è stato condannato al minimo
edittale della pena previa concessione delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/6/2014

fallita anche l’ultimo canone della locazione finanziaria, il ricorso non evidenzia le

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