Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32986 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32986 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Cappellini Renzo, nato il 30.4.1954 avverso la
sentenza della Corte di appello di Firenze del 10.12.2012. Sentita la
relazione della capsa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sogituto procuratore generale Eduardo Scardaccione, il
quale ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio
limitatamente al capo c) dell’imputazione, e invece il ricorso sia rigettato
nel resto; udito il difensore dell’imputato, avv. Francesco Agostinelli, il
quale ha chiesto accogliessi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appe!lo di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal
Tribunale di Livorno, sezione Portoferraio, in data 25 marzo 2011 di
condanna di Cappellini Renzo per i delitti previsti e puniti dagli artt. 633,
734 c.p.; 181, comma 2, D.Igs. n. 42/2004; 256, comma 1, D.Igs. n.
152/2006 ritenendo l’imputato responsabile della invasione di un terreno di
proprietà di Barbanera Gianfranco; invasione effettuata al fine di smaltire, in

Data Udienza: 09/07/2013

assenza delle richieste autorizzazioni amministrative, rifiuti sia pericolosi
che non pericolosi; condotte realizzatesi su di un suolo sottoposto a vincolo
paesaggistico e in un territorio dichiarato di notevole interesse pubblico, con
ciò alterato nella sua bellezza naturale.
2. Ricorre, assistito da difensore, l’imputato.
Con un primo motivo si contestano violazione di legge e vizio di motivazione
circa l’effettiva riconducibilità al ricorrente di tutti i rifiuti contestati nel capo

arrugginito, dei panCali, un’apparecchiatura motore, una tettoia di ferro
ondulatd, due contenitori aperti di olio e due batterie. Si contesta anche che
taluni degli indicati materiali quali i pancali, alcuni pali di legno, cumuli di
terra e roccia e materiale da cava, nonché un autocarro Iveco (diverso dal
precedente), integrino effettivamente dei rifiuti e dunque possano
legittimamente fondare la penale responsabilità per il fatto contestato al
capo b) della imputazione. Si rileva in particolare come il veicolo,
certamente vetusto, non possa essere considerato mezzo fuori uso (come
invece fatto dalla Corte di appello).
Con un ulteriore motivo si contesta che la Corte d’appello ha ritenuto che il
materiale da cava non potesse dirsi riveniente da una attività legalmente
esercitata; ciò che, invece, a giudizio della difesa, sarebbe chiaramente
emerso nel corso della istruttoria.
Si critica, inoltre, come illogica, la conclusione della Corte d’appello relativa
alla continuativa attività di trasporto e scarico di detriti asseritamente
esercitata dall’odierno imputato.
Si contesta, ancora, la sussistenza del reato di invasione di terreni giacché
l’imputato avrebbe appoggiato sul fondo del Barbanera alcuni degli elementi
e dei materiali citati in via del tutto provvisoria e non definitiva.
Si contesta ancora la decisione sulla penale responsabilità ai sensi
dell’articolo 734 del codice penale segnalando in particolare come nel caso
concreto non si avvenuta alcuna distruzione o deturpamento di bellezze
naturali.
Le censure finali riguardano la determinazione della pena, contestandosi
genericamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena; si critica anche la
decisione sulle statuizioni civili contestandone la logicità (ma non si

a) d’imputazione, quali tra gli altri, un autocarro semidistrutto ed

e

adducono le relative regioni di critica).
3. In data odierna la parte civile ha ritualmente effettuato rimessione di
querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In considerazione della intervenuta rimessione di querela, la sentenza
impugnata deve annullarsi con riguardo alla contestazione riferita al delitto

Le doglianze per il resto svolte dal ricorrente si mostrano tutte
manifestamente infondate.
Le censure che sottopongono a questa corte di legittimità motivi e
accertamenti nel fatto su natura, consistenza, stato fisico e riferibilità
all’odierno imputato di materiali e rifiuti rinvenuti sul sito della parte offesa
non possono essere esaminate se non nei limiti del difetto di motivazione
sull’accertamento per come espletato nel processo e sulle conclusioni a cui
sono giunti i giudici di merito per come le stesse sono argomentate nella
sentenza impugnata. Tuttavia nel ricorso, pur lamentandosi violazione di
legge e vizi della motivazione, non si evidenziano né carenze o illogicità di
quest’ultima né questioni di diritto valutabili su piani indipendenti da quello
del mero fatto (ossia prescindenti, per la loro soluzione, dalla risoluzione di
questioni di fatto). Così che le censure in parola si mostrano inammissibili.
Quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, sulla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e sulle
statuizioni civili, la inammissibilità delle stesse è determinata dalla assoluta
genericità della formulazione, priva di argomentazione alcuna.
2. Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento al
reato di cui all’art. 633 c.p. perché estinto per intervenuta remissione della
querela; con condanna del querelato al pagamento delle spese del
procedimento; ne discende inoltre il rigetto nel resto del ricorso; con rinvio
per la determinazione della pena con riferimento ai residui reati ad altra
sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 633 c.p.
perché estinto per intervenuta remissione della querela e condanna il querelato

di invasione di terreni.

al pagamento delle spese del procedimento; rigetta nel resto il ricorso e rinvia
per la determinazione delle pena con riferimento ai residui reati ad altra sezione
della Corte di appello di Firenze.

Così deliberato il 9.7.2011

Il Consigliere estensore

h„,

Il Presidente
F anco Fiandanese
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Fabrizio Di Marzio

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