Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32984 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32984 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 09/07/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di
Napoli, nei confronti di De Simone Luigi, nato il 15.2.1970, Polese
Antonio, nato il 17.10.1970 avverso la sentenza della Corte di appello di
Napoli del 21.5.203.2. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto procuratore generale
Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia
rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente confermato la sentenza
emessa dal Tribunale della medesima città in data 14 ottobre 2011 di
condanna di De Simone Luigi e Polese Antonio per il delitto di rapina
aggravata.
2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello
di Napoli lamentando violazione di legge con riguardo al giudizio sulla pena,
in particolare criticando la decisione sulle attenuanti generiche. Si rileva

(

come la Corte di appello abbia giudicato equivalenti dette circostanze alla
contestata aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. in
considerazione della condotta tenuta dagli imputati nel corso del processo.
Si sostiene che in tal modo, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe violato il
disposto dell’art. 62 bis comma 2, c.p. secondo cui nel giudizio sulle
circostanze attenuanti generiche non può tenersi conto di tale profilo
qualora ricorra, come nella specie, uno dei casi previsti dall’art. 99, comma

come puniti con pena della reclusione non inferiore il minimo a cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso èJrCIZalte=1:0 infondato.
Parte ricorrente fonda la propria doglianza sull’assunto, evidentemente
ritenuto pacifico, che il comportamento tenuto dall’imputato nel corso del
processo integri un ‘elemento di valutazione coincidente con quello della
condotta contemporanea o susseguente al reato di cui discorre l’articolo 133
c.p. Deve al contrario rilevarsi la diversità della area di incidenza dei due
elementi. Il comportamento tenuto dall’imputato nel corso del processo, pur
essendo evidentemente successivo al reato, non integra una condotta
materiale collocabile sullo stesso piano logico del fatto storico penalmente
rilevante, ma investe il diverso piano del processo instauratosi sul fatto di
reato già commesso. Non riguarda, in altri termini, le concrete
determinazioni del reo nei momenti successivi al fatto e da porsi – come tali
– in diretta connessione con lo stesso (come ad esempio la decisione di
risarcire il danno arrecato con il reato) ma concerne le scelte difensive
adottate nel processi° instauratosi sul fatto ormai compiutamente definito
nella sua realtà storia.
L’autonomia e la non coincidenza del comportamento pratico dell’imputato
nei fatti di vita da un lato, e nella sede processuale dall’altro – autonomia e
coincidenza non superabili sulla scorta del mero dato cronologico dell’essere
entrambe le condott temporalmente successive al fatto di reato – consente
la separata valutazione di tali dati nel complessivo giudizio dovuto dal
giudice.
Deve pertanto concludersi che, nel valutare la conconcedibilità delle
circostanze attenuanti generiche, quando sia esclusa la considerazione della
condotta susseguente al reato, il giudice può tuttavia prendere in

4, c.p. in relazione ai delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

considerazione il positivo comportamento processuale dell’imputato.
2. Ne discende il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deliberato il 9.7.2013.

Fabrizio Di Marzio
Il Presidente
ranco Fiar danese

Il Consigliere estensore

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