Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32981 del 16/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32981 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENTI LORENZO N. IL 15/12/1953
avverso la sentenza n. 51/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
rocur
che ha concluso per

Udito er la parte civile, l’Avv
Ui t i difensor Avv.

Data Udienza: 16/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pietro Gaeta, ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

confermata dal Tribunale di Catania in data 13 marzo 2013, Valenti
Lorenzo era condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato
di ingiuria in danno di Ferlito Roberto, per aver pronunciato in sua presenza
e nei suoi confronti l’espressione “sei un cesso”.
2. Contro la sentenza propone ricorso l’imputato, con atto del difensore,
avv. Domenico Cannavò, con il quale deduce violazione dell’articolo 606,
cod. proc. pen., lettera E, per travisamento della prova, avendo il giudice di
merito più volte ritenuto che l’imputato fosse un detenuto, laddove invece
egli è un ex collega della persona offesa, appartenente al corpo di polizia
penitenziaria nonché all’epoca dei fatti rappresentante sindacale, come
riferito dalla persona offesa in sede di esame.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente ritiene che, in considerazione del
rapporto di parità tra le parti, l’espressione non assumesse una portata
offensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 n vizio dedotto dalla difesa, ossia quello del travisamento della prova
determinato dalla asserita contraddittorietà tra la motivazione della
sentenza impugnata ed altri atti del processo, non può essere apprezzato,
posto che si è fatto ricorso allo schema normativo del menzionato motivo di
ricorso previsto dall’art. 606 cod. proc. pen., come novellato nel 2006, per
formulare, nella sostanza, una inammissibile richiesta di rivalutazione del
materiale probatorio, inibita nella sede della legittimità.
1.2 È bene ricordare, in primo luogo, che in tema di denuncia del vizio di
travisamento della prova, la giurisprudenza di legittimità richiede che,
quando il detto vizio riguardi una prova testimoniale, questa non solo sia

2

1. Con sentenza del 27 giugno 2012 del Giudice di pace di Catania,

indicata con riferimento alla citazione saliente che ne ha fatto il giudice di
merito, ma anche che sia, o allegata in copia al ricorso, o quantomeno
riportata, inserendola nel corpo del ricorso stesso, mediante la riproduzione
xerografica (ossia riproduzione istantanea del documento) dello stralcio
della trascrizione della testimonianza medesima, in modo da consentire

Massaro, Rv. 253017).
Nel caso di specie la difesa non ha allegato alcun verbale, ma si è limitata
ad indicare come oggetto della prova travisata la deposizione della persona
offesa.
1.3 Va anche ricordato che il travisamento della prova, che consiste
nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della
valuazione di una prova, per assumere rilievo deve riguardare un dato
probatorio, travisato o omesso, che abbia il carattere della decisività
nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 5, n. 8094
del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540); in altri termini, per la sussistenza del
vizio non è sufficiente che gli atti del processo siano semplicemente
contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con
la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o
ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più
persuasiva di quella contenuta nella sentenza; occorre invece che essi
siano dotati di un’autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da
disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo
interno radicali incompatibilità (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del
Gaudio, Rv. 258774).
Nel caso di specie il vizio denunciato, al di là della già rilevata genericità
della deduzione, non presenta tale forza dimostrativa, attenendo ad un
particolare non decisivo (l’attività svolta dall’imputato), attesa l’intrinseca
portata offensiva della frase pronunciata.
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:
cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento,

3

l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 1, n. 25834 del 4/5/2012,

a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2014
Il consigliere estensore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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