Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3298 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3298 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 19/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse della persona offesa DE GRANDIS
Gianni, n. ad Ortona il 26.04.1961, rappresentato e assistito dall’avv.
Mercurio Galasso avverso il decreto n. 1831/2011 emesso dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti in data
08.11.2012 nell’ambito del procedimento a carico di Menè Lucia Maria
indagata per il reato di cui all’art. 643 cod. pen.;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni scritte presentate in data 26.09.2013 dal Sostituto
Procuratore generale dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, che ha
concluso chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile con
ogni consequenziale pronuncia;
lette le note di replica depositate dalla difesa DE GRANDIS in data
14.12.2013.

1

b

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Chieti, previo rigetto dell’opposizione
proposta dalla persona offesa, disponeva l’archiviazione del
procedimento in epigrafe.

viene proposto ricorso per cassazione in relazione a dedotta
violazione di legge.
In particolare, la parte adduce l’abnormità della richiesta di
archiviazione del pubblico ministero in quanto avanzata in assenza di
ogni attività d’indagine e della conseguente abnormità dell’ordinanza
di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, in
una situazione di inottemperanza da parte della pubblica accusa
all’obbligo di esercitare l’azione penale.
Assume altresì il ricorrente come sia intervenuta nella more la
sentenza n. 765/2013 del Tribunale di Chieti che, sebbene
incidentalmente, ha affermato l’inconfigurabilità del documento
apparentemente datato 31.07.2007 come testamento olografo.
Infine, in merito all’asserita problematicità della legittimazione del
DE GRANDIS ad assumere la qualità di persona offesa e quindi a
proporre opposizione, si evidenziava come la denuncia sporta dal DE
GRANDIS avesse riguardato fatti e condotte suscettibili di
configurare in astratto il delitto previsto e punito dagli artt. 485 e
393-bis, comma 2 cod. pen. e, soltanto come alternativa residuale,
quello di circonvenzione di persone incapaci ipotizzata dal pubblico
ministero, di talchè qualsivoglia problema di legittimazione
dell’odierno ricorrente a proporre opposizione ex art. 410 cod. proc.
pen. era da ritenersi inesistente: in ogni caso, essendo stata
ipotizzata in astratto la figura delittuosa di contraffazione di
testamento olografo, l’odierno ricorrente era da ritenersi a tutto gli
effetti persona offesa, legittimata a proporre opposizione
all’archiviazione e successivo ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i

2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di De Grandis Gianni

3. Ritiene il Collegio come i vizi prospettati dal ricorrente, oltre a non
essere rapportabili alla categoria delle abnormità, si presentino come
infondati e tali da determinare il rigetto del proposto gravame.
4. Il principio di obbligatorietà dell’azione penale non impone, a fronte
della presentazione di esposti, corredati o meno da documentazione,
o comunque di comunicazioni di notizie di reato, l’effettuazione di
ulteriori indagini, quando il pubblico ministero non le ritenga

demandata al giudice per le indagini preliminari in ordine al corretto
esercizio dell’azione penale.
Nella specie, come nella richiesta del pubblico ministero così nel
provvedimento – reso all’esito di apposita udienza camerale – del
giudice per le indagini preliminari, si dà conto della presenza in atti
di accertamenti grafologici sul testamento, disposti in separata
procedura civile, indubbiamente valutabili in sede di indagini
preliminari, in funzione della verifica di infondatezza della notizia di
reato e della esistenza o meno di un margine di utilità per la
ripetizione dell’accertamento in sede penale, sia pure a mezzo di
perizia. Ed essendo proprio detta valutazione ad essere oggetto di
censura, risulta evidente come, pur nella prospettazione di
inesistenti abnormità, i vizi denunciati finiscano per concernere il
profilo strettamente valutativo e motivazionale del provvedimento
impugnato, così esorbitando dai confini delle censure consentite in
sede di legittimità. Infatti, in conformità al dato testuale di cui all’art.
409, comma 6 cod. proc. pen. ed alla costante interpretazione
datane dalla Suprema Corte, il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione, emesso – come nella specie all’esito dell’udienza camerale conseguente ad opposizione, deve
ritenersi consentito solo per motivi concernenti la violazione del
contraddittorio ex art. 127, comma 5 cod. proc. pen. e giammai per
vizi di motivazione ovvero per “errores in iudicando” fondati su una
diversa interpretazione della legge sostanziale o, ancora, per
violazioni di legge che non comportino comunque violazioni del
contraddittorio (cfr.,

ex multis,

Cass., Sez 4, n. 22297 del

08/04/2008, p.o. in proc. Pregadio, rv. 239889; Cass., Sez. 1, n.
8842 del 07/02/2006, p.o. in proc. Laurino ed altri, rv. 233582;
Cass., Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione, rv. 223329).

//1

necessarie: e ciò, all’evidenza, si riflette sulla stessa verifica

A questo va aggiunto, ad abundantiam, come correttamente fatto
rilevare dal Procuratore Generale, che, seppur non rilevata dal
giudice per le indagini preliminari, risulta quantomeno problematica
la legittimazione del DE GRANDIS alla proposizione dell’opposizione
all’archiviazione e, conseguentemente, del presente ricorso, tenuto
conto che:
– in relazione alla fattispecie di cui all’art. 643 cod. pen., per

può riconoscersi solo in capo al soggetto circonvenuto (cfr., Cass.,
Sez. 2, n. 38508 del 13/10/2010, Mariani ed altri, rv. 248919; Id., n.
7192 del 17/01/2008, p.o. in proc. Rambelli e altri, rv. 239504);
– riguardo alla falsità in testamento olografo – reato cui fa riferimento
il giudice per le indagini preliminari in relazione alle prospettazioni
della parte – condivisibili pronunce di legittimità hanno escluso la
legittimazione a proporre opposizione in capo al soggetto che si
assuma danneggiato dalla falsificazione del testamento, reato al
quale non può addursi l’equiparazione della persona danneggiata alla
persona offesa (cfr., Cass., Sez. 5, n. 45647 del 05/10/2010, p.o. in
proc. contro ignoti, rv. 249275; Cass., Sez. un., n. 46982 del
25/10/2007, Pasquini).
5.

Di contro, i rilievi del giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Chieti a fondamento del provvedimento di archiviazione
sono in punto di diritto assolutamente corretti ed idonei a costituire
una motivazione del tutto immune da vizi logico-giuridici e non
scalfita dalle infondate censure mosse dal ricorrente.

6.

Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato in Roma il 19.12.2013

Il Consigliere estensore,

Il Presidente

consolidata giurisprudenza di legittimità, la qualità di persona offesa

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