Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32976 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32976 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJERKAJ ALBERT N. IL 01/08/1971
avverso la sentenza n. 3725/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

Udito, per

civile, l’Avv

Udit Ydifens r Avv.

Data Udienza: 11/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. GJERKAJ ALBERT propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della Corte d’appello di Firenze che, in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Livorno, ha confermato l’affermazione di

reclusione ad anni uno e mesi quattro per i reati di cui agli articoli 476482 e 56, 640 del codice penale; a sostegno del ricorso ha allegato i
seguenti motivi:
a.

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, non avendo la Corte attribuito la dovuta
rilevanza ad una serie di elementi che avrebbero giustificato
una riduzione di pena superiore rispetto a quella operata,
anche tenuto conto dell’unico precedente penale.

b. Insussistenza dei reati di cui agli articoli 56, 81,comma 2, 640
del codice penale; sotto tale profilo si rileva la tardività della
querela,

la circostanza che questa risulti priva di

autenticazione ed infine la mancata indicazione specifica in
querela del potere di rappresentanza in capo al querelante.
c.

Insussistenza dei reati di cui all’articolo 61 numero 2, 476 del
codice penale, in relazione all’articolo 482; secondo la difesa
ricorrente ci troviamo in presenza non di un reato di falso
materiale in atto pubblico commesso da privato, bensì di un
falso in scrittura privata, che non sussiste per difetto della
condizione di procedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è prima di tutto inammissibile per la parte in cui
ripropone le stesse censure già sollevate con l’atto di appello senza
minimamente confrontarsi con le motivazioni del giudice di secondo
grado, che ha invero esposto in modo approfondito e logico (oltre che
giuridicamente ineccepibile) le ragioni di rigetto delle doglianze difensive.

1

responsabilità ed ha ridotto la pena da anni uno e mesi nove di

2. In ogni caso, si osserva che non sussiste il vizio di motivazione
lamentato con il primo motivo di ricorso, atteso che vi è motivazione
specifica sul trattamento sanzionatorio alla pagina sei, ultimo capoverso,
della sentenza.
3. Il secondo motivo di ricorso è meramente ripetitivo dell’atto di
appello e non si confronta affatto con le specifiche risposte della Corte
territoriale, che possono qui semplicemente richiamarsi, in quanto non
solo correttamente motivate, ma altresì rispettose dei principi in diritto

4. Il terzo motivo di ricorso è generico e infondato, ai limiti
dell’inammissibilità, atteso che per giurisprudenza costante di questa 7yé
Corte, la ricevuta di versamento in conto corrente postalef;;;;;;
di atto pubblico di fede privilegiata per quanto attiene alla
provenienza del documento e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta
essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza
(Fattispecie relativa a contraffazione commessa dal privato di
bollettini di versamento in conto corrente postale; cfr. Sez. 5, n.
27617 del 26/05/2010, Basile, Rv. 248122; Massime precedenti
Conformi: N. 928 del 1971 Rv. 119097, N. 6641 del 1981 Rv.
149651, N. 4339 del 1984 Rv. 164132, N. 11804 del 2004 Rv.
228740).
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento. i

4) A-1‘c 0,Gtimb

c-vv< íira-vie(*) p.q.m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/06/2014 più volte enunciati da questa Corte.

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