Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32975 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32975 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERVIENTI GUGLIELMO N. IL 03/07/1946
avverso la sentenza n. 926/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

Udito, per la p
Uditi dife er Avv.

Data Udienza: 11/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Manca, il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso e deposita nota spese di cui chiede la
liquidazione per essere l’imputato ammesso al gratuito patrocinio.

RITENUTO IN FATTO

Servienti Guglielmo è stato condannato dal Gup presso il tribunale

di Oristano ad anni quattro di reclusione per aver cagionato – nella sua
qualità di amministratore unico – il fallimento della SRV Sri, dichiarata
fallita il 6 novembre 2008, per effetto di operazioni dolose; la Corte
d’appello di Cagliari ha confermato integralmente la sentenza di primo
grado.
2.

Il Servienti propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a. violazione di legge per illogicità e contraddittorietà della
sentenza; sotto tale profilo si lamenta della misura della pena
inflitta, ritenendo che quattro anni di reclusione per un reato
connotato da dolo eventuale siano eccessivi.
b. Violazione di legge per inosservanza dell’articolo 62-bis del
codice penale; sotto tale profilo lamenta che i giudici di merito
non abbiano concesso le attenuanti generiche, nonostante vi
fossero

elementi

positivamente

valutabili

quali

l’imprevedibilità della caduta della domanda e dei costi
aggiuntivi del prodotto della società fallita, e anche in
considerazione della contraddittorietà della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, pur denunciando formalmente
violazione di legge, in realtà censura le valutazioni in fatto compiute
conformemente dai due giudici di merito con riferimento alla misura
della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si
tratta di valutazioni che, in quanto adeguatamente motivate, sfuggono
ad ogni censura di legittimità; nel caso di specie la Corte d’appello ha
indicato in modo specifico alla pagina 48 della sentenza sia i motivi per

1

1.

cui ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, sia i motivi per
cui ha ritenuto congrua la pena già irrogata dal giudice di primo grado.
2. La Corte territoriale ha osservato come non ricorresse alcun
elemento positivo di valutazione, ai fini del riconoscimento delle
attenuanti generiche, ostandovi, al contrario, sia la rilevantissima gravità
dei fatti e del danno da essi conseguito, sia all’elevatissima capacità a
delinquere del Servienti, quale manifestata dal ruolo apicale assunto
nella presente vicenda e dalla spregiudicata programmazione ed

fallimento della società da lui amministrata.
3. Quanto alla misura della pena, la Corte ha correttamente
evidenziato i parametri utilizzati ai sensi dell’articolo 133 del codice
penale, ritenendo che la predetta pena fosse giustificata ed adeguata alla
gravità dei fatti commessi, all’elevatissimo pregiudizio cagionato ed al
ruolo dell’imputato che, in considerazione della continuità dell’azione
antidoverosa e dell’importanza del contributo alla realizzazione del piano
delittuoso, ne qualificava la personalità e la pericolosità, rivelandone la
fortissima inclinazione al delitto.
4. Come si vede, trattasi di motivazioni esaustive, approfondite e per
nulla affette da manifesta illogicità o da contraddittorietà che, sole, ne
potrebbero legittimare una censura in questa sede di legittimità.
5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/06/2014

esecuzione delle condotte delittuose che portarono al dissesto del

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