Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32974 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32974 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO! SIMONE N. IL 03/07/1978
avverso la sentenza n. 437/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di ORISTANO, del 01/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere VLE.0L4,I(SABETTA ROSI lette/99/4e le conclusioni del pq Dott.
2(

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 23/05/2013

Ritenuto che con sentenza dell’i marzo 2012, il G.U.P. presso il Tribunale di
Oristano, ha applicato su richiesta concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p., a Loi .
Simone, la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa,
in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, c. 1 e 3, 2 e 4 legge n. 895 del 1967
e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, perché in concorso con altri, trasportava e
deteneva a fini di spaccio 10 Kg di hashish e si impossessavano durante lo
scambio con i fornitori con la minaccia di una pistola di altri 5 Kg di hashish, fatti
accertati in Terralba, Torino e Orbetello, dal 9 marzo 2011 all’il marzo 2011;

della sentenza lamantando: 1) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. e 192 c.p.p.
per omessa motivazione in ordine alla rapina con la minaccia di arma, avendo
attribuito attendibiltà alle dichiarazioni degli altri coimputati; 2) Violazione di
legge e mancanze ed illogicità della motivazione quanto alla mancata
concessione della c rcostanza attenuante della collaborazione in relazione all’art.
73, n. 7 D.P.R. n. 309 del 1990, avendo egli fornito i nominativi ed i telefoni
delle persone che aveva contattato per rifornirsi di droga;

Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato;
che quanto al primo motivo, il ricorrente non ha indicato in maniera specifica
quali sono le risultanze delle indagini preliminari dalle quali emergerebbe
l’assoluta inidoneità degli elementi di accusa a suo carico quanto al delitto di
rapina e la sussistanza, invece, di elementi dimostrativi dell’estraneità di esso
imputato ai fatti contestati, limitandosi a dolersi genericamente circa la
mancanza di prova di colpevolezza;
che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 3, n. 1693 del
1/6/2000, Rv. 216583) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la
mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, quando la censura non sia accompagnata
dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
che infatti nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità
alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto
dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più
pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la
censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve
impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte
(Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);
che del pari risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso:
l’accordo sulla pena prevedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti

2

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento

generiche, non in tale sede non sono state formulate richieste in merito alla
circostanza attenuante di cui all’art. 73 comma 7, della quale il ricorrente
lamenta nel presente ricorso la mancata inclusione;
che la sentenza impugnata è immune dalla censura di mancanza di motivazione,
avendo fornito sintetiche ma sufficienti ragioni della decisione;
che in conclusione il ricorso va

dichiarato inammissibile, con conseguente

condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ,e della somma di 1500 euro in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013,

Il consigliere estensore

Il Presidente

e della somma di 1500 euro in favore della Cassa delle Ammende

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