Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32974 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32974 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACALUSO MARCO N. IL 25/03/1979
avverso la sentenza n. 370/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 04/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
a del Dott.

Udito, p a parte civile, l’Avv
Udit difensor Avv.

Data Udienza: 10/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Macaluso Marco è imputato del reato di cui all’articolo 494 del

codice penale perché, al fine di procurarsi un vantaggio rappresentato
dal mancato pagamento dei diritti di pubblicazione delle aste al sito

del sito in questione, sostituendo illegittimamente la propria persona con
quella di Albicocco Vincenzo, ciò facendo attraverso la registrazione al
sito fornendo i dati personali del predetto Albicocco ed utilizzando
l’account e-mail del padre Macaluso Sergio.
2.

Il tribunale di Caltanissetta lo ha ritenuto responsabile del reato

ascritto e lo ha condannato alla pena di un anno e mezzo di reclusione,
con la sospensione condizionale della pena. La Corte d’appello di
Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado.
3.

Il Macaluso propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a.

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla penale responsabilità per il reato ascritto; secondo
il ricorrente la Corte avrebbe fatto erronea applicazione di
massime di esperienza, non considerando che il collegamento
alla rete Internet può essere effettuato da tutti i componenti
familiari in un unico contesto domestico e perciò è irrilevante
che il reato sia stato realizzato attraverso l’utilizzo dell’utenza
mobile intestata al Macaluso.

b.

In secondo luogo, afferma che la sentenza non enuncia le
ragioni della non attendibilità delle prove contrarie fornite
dalla difesa e non spiega perché la ricostruzione dei fatti
proposta dalla difesa non sia credibile.
-«tiv
Con un ~motivo di ricorso deduce inosservanza od
erronea applicazione dell’articolo 533 del codice di procedura
penale per mancato rispetto del principio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio; le prove acquisite, infatti, lascerebbero il
sospetto che la condotta criminosa addebitata all’imputato
fosse a lui attribuibile come fatto proprio.

1

Internet Ebay, induceva in errore la pluralità degli utenti ed i responsabili

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, al limite dell’inammissibilità, in quanto
ripetitivo e diretto contro valutazioni di merito adeguatamente motivate
da entrambi i giudici di primo secondo grado (con doppia conforme).
2. I motivi, anche nella parte in cui denunciano formalmente
violazione di legge, costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle
difese di merito già disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in

valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute
idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile
in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 42595 del
27/10/2009, Errico).
3. In ogni caso, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione
delle massime di esperienza, laddove hanno ritenuto di dare prevalenza
alla intestazione della Sim telefonica, piuttosto che all’account e-mail,
dal momento che mentre la prima presuppone necessariamente
l’identificazione dell’acquirente-intestatario, la casella di posta elettronica
può essere configurata da chiunque con qualsiasi nome di fantasia e
comunque può essere utilizzata anche da terzi se – come spesso avviene
per i figli – ne conoscono la password di accesso. Inoltre, deve
considerarsi che la connessione Internet è stata realizzata attraverso
l’uso di un’utenza mobile e non di un numero fisso, né si è in alcun modo
provato dalla difesa che l’utenza intestata all’imputato fosse collegata ad
un router Wi-fi, in grado di ritrasmettere il segnale all’interno
dell’abitazione a favore degli altri membri della famiglia (i quali, peraltro,
anche in questo caso avrebbero dovuto essere in possesso della
password di accesso alla rete privata del Macaluso Marco).
4. E’, poi, corretta la qualificazione giuridica del fatto, atteso che
integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta
di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta
elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto,
inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento
delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la
partecipazione ad aste in rete (Sez. 3, n. 12479 del 15/12/2011,
Armellini, Rv. 252227).

2

punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla

5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 10/06/2014

processuali.

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