Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32972 del 22/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32972 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSCOLO BERTO ELIA N. IL 12/03/1984
avverso l’ordinanza n. 3/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
16/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere tt. ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 22/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 aprile 2012, il Giudice per le Indagini Preliminari presso
il Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento del Questore emesso il 12
aprile 2012 con il quale si obbligava Boscolo Berto Elia, per la durata di anni
cinque a presentarsi agli uffici di polizia ivi indicati venti minuti prima e venti
minuti dopo ogni incontro della squadra Clodiense.
2. L’interessato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione per i
seguenti motivi: 1) Difetto di motivazione della convalida del G.I.P. ex art. 606,

misura; 2) Difetto di motivazione in ordine alla pericolosità dell’interessato; 3)
Omissione di motivazione in ordine alla necessità di aggiungere al divieto di
accesso agli stadi anche l’obbligo di presentazione; 4) Difetto di motivazione in
ordine alla durata del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRM-0
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa valutazione da parte del G.I.P.
della durata della misura di prevenzione. Sono, invece, infondate le doglianze del
ricorrente in ordine alla asserita carenza di motivazione dell’ordinanza
relativamente alla necessità della misura ed alla sussistenza dei requisiti di
urgenza della stessa.
2. Osserva la Corte che il G.I.P. deve effettuare una autonoma valutazione del
materiale indiziario ai fini della applicazione della misura di prevenzione, che ha
natura diversa in quanto si tratta di provvedimento che prescinde
dall’accertamento della consumazione di un reato, essendo esclusivamente
fondato sulla valutazione della pericolosità sociale ed inaffidabilità della persona
alla quale è imposto l’obbligo di presentazione negli uffici di P.S. Orbene, tale
valutazione è stata effettuata nel provvedimento impugnato mediante il
riferimento agli elementi da cui è stato desunto il ruolo attivo in episodi di
violenza. La consistenza di tali elementi giustifica la necessità della misura e la
sussistenza dei requisiti di urgenza che ne hanno determinato l’emissione.
3. L’ordinanza è, invece, del tutto carente di motivazione sul punto della durata
della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal
giudice della convalida (cfr. S.U. 27/10/2004 n. 44271, Labbia, RV 229110) e
pertanto tale mancanza comporta la nullità della relativa ordinanza di convalida
(cfr. Sez.3, n. 20783 del 15/4/2010, dep. 3/6/2010, Colladon, Rv. 247184), con
rinvio al Tribunale di Venezia, limitatamente alla statuizione sulla durata. Mentre
nel resto il ricorso deve essere rigettato.

PQM

lett. e) c.p.p., in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustifichino la

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia limitatamente
alla durata della misura; rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.

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