Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32972 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32972 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Passigli Lorenzo, nato a Firenze, il 25/8/1967;

avverso la sentenza del 4/10/2012 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni
D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Tommaso Ducci, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Pietro Marino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/06/2014

1.La Corte d’appello di Firenze confermava la condanna di Passigli Lorenzo per il reato
di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ai sensi dell’art. 219 comma 1 e
comma 2 n.1 legge fai’. commesso nella sua qualità di socio accomandatario della
Tourbillon s.a.s. dichiarata fallita il 19 giugno 2002. In parziale riforma della pronunzia
di primo grado la Corte distrettuale dichiarava invece non doversi procedere nei
confronti dell’imputato per il diverso reato di bancarotta semplice documentale

2. Avverso al sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi.
2.1 Con il primo deduce l’errata applicazione dell’art. 216 legge fall. in relazione alla
ritenuta sussistenza della condotta di dissipazione relativa all’acquisto di alcune vetture
di lusso e contestata al n. 5 del capo A), rilevando come la sentenza non abbia fornito
la dimostrazione della materialità della condotta (la cui prova sarebbe stata inferita
esclusivamente dal fatto che l’imputato avrebbe sostenuto le spese di rimessaggio dei
veicoli), né l’eventuale estraneità degli acquisti agli scopi aziendali ovvero l’intento
fraudolento del Passigli.
2.2 Con il secondo motivo viene eccepito travisamento della prova in ordine
all’interpretazione delle risultanze processuali comprovanti i flussi dei conti correnti
dell’imputato, stimati dai giudici d’appello in misura addirittura superiore a quanto
contestato nel capo d’imputazione con riguardo alle presunte distrazioni commesse dal
Passigli. Non di meno sul punto la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che
quelle operate dal curatore in ordine ai ricavi della fallita erano solo stime presuntive.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta invece vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza del reato in relazione alla presunta distrazione di somme in epoca
precedente alla costituzione della società, questione contestata con il gravame di
merito al quale sul punto la sentenza si sarebbe limitata a replicare rinviando per
relationem alle considerazioni svolte sul punto nella pronunzia di primo grado.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo viene infine dedotta errata applicazione della legge
penale e correlati vizi motivazionali in ordine alla conferma del giudizio di mera
equivalenza alle contestate aggravanti delle pur riconosciute attenuanti generiche cui la
Corte distrettuale sarebbe pervenuta ignorando le obiezioni svolte sul punto con il
gravame di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
2. Le doglianze relative alla contestazione di cui al punto 5 del capo A) risultano invero
infondate, atteso che al Passigli non è stata contestata la distrazione delle autovetture

avendone rilevata l’intervenuta prescrizione.

oggetto dell’imputazione, ma la dissipazione di importanti risorse nel loro acquisto e nel
loro mantenimento. I suddetti beni, nella stessa prospettazione accusatoria recepita dai
giudici di merito, risultavano intestati a soggetti terzi, talchè la mancata acquisizione
della documentazione attestante la loro titolarità era adempimento probatorio del tutto
irrilevante, mentre per il resto le censure del ricorrente si – risolvono nell’apodittica
critica alla motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale tesa in realtà a sollecitare
una rivisitazione da parte del giudice di legittimità del compendio probatorio posto a

gestione aziendale delle spese sostenute per acquistare e mantenere le menzionate
vetture i giudici dell’appello hanno implicitamente e logicamente dedotto la circostanza
dall’oggetto dell’attività della fallita (la quale commerciava in orologi), spettando a
questo punto al ricorrente evidenziare gli elementi eventualmente trascurati da cui
avrebbe dovuto evincersi che l’acquisto e la gestione di autovetture di grossa cilindrata
fosse funzionale al commercio oggetto dell’impresa e che l’imputato avesse agito in tale
ottica, a fronte del fatto che l’utilizzatore dei veicoli era risultato il Passigli e delle
ammissioni svolte dallo stesso in merito alla fornitura della provvista necessaria agli
acquisti (circostanza quest’ultima emergente dalla motivazione della sentenza di primo
grado, la quale, non essendo stata contestata sul punto dal ricorrente, si salda con
quella della pronunzia impugnata: ex multis Sez. 3, n. 13926/12 del 1 dicembre 2011,
Valerio, Rv. 252615). Sul punto invece il ricorso si rivela meramente assertivo,
difettando dunque della necessaria specificità. Conseguentemente deve ritenersi che la
sentenza abbia fatto corretta applicazione del principio per cui la fattispecie di
bancarotta fraudolenta per dissipazione si caratterizza sotto il profilo oggettivo per
l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in
essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di
diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez. 5,
n. 47040 del 19 ottobre 2011, Presutti, Rv. 251218).
2. Il secondo motivo è invece certamente inammissibile, atteso che nel dedurre il vizio
del travisamento della prova il ricorrente ha omesso di indicare con la necessaria
precisione gli atti a contenuto probatorio che sarebbero stati oggetto del menzionato
travisamento. Non di meno la censura si rivela manifestamente infondata, atteso che il
capo d’imputazione stima in “oltre 14 miliardi” il volume dei proventi non intercettato
dalle scritture contabili, mentre la cifra di 40 miliardi menzionata dai giudici di merito si
riferisce al complesso dell’attività svolta dal Passigli, ma non per intero imputata a
distrazione, come agevolmente si deduce dai successivi passaggi della motivazione (si
v. il penultimo capoverso della terza pagina della medesima).

fondamento della decisione resa sul punto. Quanto infine alla non estraneità alla

3. Inammissibile in quanto generico è anche il terzo motivo, atteso che la sentenza
spiega analiticamente – e non attraverso un mero rinvio alla motivazione di quella di
primo grado – le ragioni dell’imputabilità delle condotte commesse precedentemente
alla costituzione della fallita in relazione alla sua pregressa attività di imprenditore di
fatto senza che il ricorso si sia confrontato con le argomentazioni impegnate sul punto.
Analogamente, con riguardo al lamentato difetto di motivazione in merito all’elemento
soggettivo del reato, la Corte territoriale non si è limitata recepire le argomentazioni

rinviando legittimamente al complesso della motivazione resa in precedenza – come il
dolo generico della bancarotta patrimoniale emergesse nel caso di specie dalle già
descritte caratteristiche delle attività illecite contestate e quindi dal volume delle
distrazioni e delle dissipazioni e dalle modalità con cui erano state effettuate.

4. Infondate sono infine le doglianze avanzate con il quarto motivo.
Nel caso di specie la Corte distrettuale ha infatti ancorato la conferma del giudizio di
bilanciamento eseguito in prime cure alla ritenuta gravità del fatto, compiendo una
implicita valutazione della inidoneità degli elementi prospettati dalla difesa ad incidere
sullo stesso. Ed in proposito va ricordato che, ai fini del giudizio di comparazione fra
circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione
dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della
motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che,
come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (ex multis Sez.
2, n. 36265 del 8 luglio 2010, P.G. in proc. Barbera, Rv. 248535).

5. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile
che si liquidano in complessivi euro 1.800 oltre ad accessori secondo legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
alla rekusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in euro 1.800
oltre accessori come per legge.
Così deciso il 10/6/2014

del giudice di prime cure, ma ha altresì evidenziato – in maniera tutt’altro che illogica e

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