Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32971 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32971 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERRENTIN MARIA GIUSEPPINA N. IL 17/10/1965
SIVORI ENRICO N. IL 07/02/1964
avverso la sentenza n. 2730/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

Data Udienza: 10/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il tribunale di Chiavari ha ritenuto Terrentin Maria Giuseppina,

quale titolare della impresa individuale TMG, colpevole di aver tenuto i
libri dell’impresa in maniera tale da impedire la ricostruzione del

da richiedere il proprio fallimento, di avere distratto merci e beni
strumentali, di aver occultato i beni pervenutile in successione.
Contestualmente, ha ritenuto la stessa colpevole, in concorso con il
marito Sivori Enrico e con un terzo soggetto, di avere distratto l’azienda,
avendola concessa in affitto a quest’ultimo dopo il fallimento, pur
continuando ad esercitarla personalmente insieme al marito. Il tribunale
ha condannato la Terrentin a tre anni di reclusione (attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante ed alla recidiva) ed il Sivori alla pena di anni
due di reclusione (generiche prevalenti sull’aggravante).
2.

La corte d’appello di Genova, previa parziale assoluzione per il

capo A) (limitatamente all’episodio di distrazione di merci per euro
57.156,80 ed alla distrazione di beni strumentali per un valore di euro
10.000,00), ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.
3.

Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per i

seguenti motivi:
4. Terrentin Maria Giuseppina
a. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al
negato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonostante il
ridimensionamento dell’entità del fallimento; osserva la difesa
ricorrente come la parziale assoluzione della Terrentin Maria
Giuseppina non abbia comportato alcuna diminuzione della
pena irrogata in primo grado, essendo la stessa già pari al
minimo edittale. L’unico modo per valorizzare la parziale
assoluzione, e dunque la minor gravità del fatto, sarebbe
stato quello di concedere le attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza.
5. Sivori Enrico

1

patrimonio, di aver aggravato il dissesto della sua impresa astenendosi

a.

manifesta illogicità della motivazione in ordine al concorso
nella condotta distrattiva della Terrentin; secondo la difesa
ricorrente il concorso nel reato distrattivo si fonda su una
mera presunzione mai dimostrata, basata sul fatto che
l’imputato era stato visto dal curatore due volte in azienda e
sulla considerazione che ciò palesasse un rapporto di
cogestione aziendale.

b.

Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla

riporattr la condanna penale passata in giudicato il 24 marzo
2013; secondo il ricorrente la corte avrebbe valutato
unicamente la distanza, peraltro non eccessiva, tra le distinte
condotte incriminate, senza tener conto di altri elementi
sintomatici della unicità del disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Terrentin Maria Giuseppina è infondato in quanto,
senza evidenziare in concreto alcuna violazione di legge o uno specifico
vizio di motivazione, censura nel merito la scelta della Corte d’appello di
mantenere il giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, pur in
presenza di un ridimensionamento del fatto. La censura, pertanto,
attiene ad una valutazione che non è sindacabile in questa sede di
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legittimità se, come nel caso di specie, adeguatamente motivatalnel ‘
caso di specie, il giudizio di bilanciamento risulta adeguatamente ed
approfonditamente motivato alla pagina sette della sentenza, ove si
afferma che le dimensioni del fallimento non sono così modeste come
affermato dalla difesa, mentre il comportamento dell’imputata non
merita alcuna clemenza, avendo prima cercato di sottrarsi ai suoi
obblighi verso gli organi fallimentari, arrivando perfino ad occultare
un’eredità pervenutale, ed avendo poi omesso ogni collaborazione sia nei
confronti della curatela che in sede processuale. A fronte di ciò, ha
ritenuto la corte d’appello che le attenuanti generiche, apparissero
persino generose, Q_

,

non potessero valere sulle

significative aggravanti e sulla qualificata recidiva, osservando, peraltro,
che la pena era già stata irrogata nel minimo edittale e pertanto non
poteva essere ulteriormente ridotta.

mancata ritenuta continuazione con altro reato per cui il Sivori tAVAVvt

2. Il ricorso di Sivori Enrico deve essere respinto. Il primo motivo è
infondato; non sussiste alcun vizio della motivazione rilevante ai sensi
dell’articolo 606 del codice di procedura penale ed anzi la motivazione
sul punto è piuttosto approfondita e si manifesta assolutamente logica e
condivisibile nelle sue deduzioni. La corte spiega abbondantemente e con
processo logico assolutamente coerente alle pagine tre e quattro della
propria sentenza i motivi per cui ha ritenuto che l’imputato partecipasse
consapevolmente al medesimo disegno distrattivo della moglie Terrentin

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è inammissibile e
comunque infondato; in primo luogo occorre rilevare che il motivo, pur
denunciando formalmente violazione di legge, costituisce, con tutta
evidenza, reiterazione delle difese di merito già disattese dai Giudici di
appello (c’è motivazione alle pagine 7 e 8 della sentenza) oltre che
censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo
esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta
delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui
apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come
nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi
logico-giuridici. In ogni caso, la motivazione della corte territoriale è più
che adeguata, oltre che assolutamente condivisibile; la corte d’appello,
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non ha valutato
unicamente il dato temporale, peraltro molto consistente (4 anni), ma
anche l’occasionalità ed episodicità dell’unica condotta contestata
all’imputato in questo procedimento (si vedano le pagine 7 e 8 della
sentenza), concludendo per la insussistenza dell’unicità del disegno
criminoso. Trattasi, come si è detto, di una valutazione di merito
adeguatamente motivata e priva di vizi logici manifesti, e pertanto non
sindacabile in cassazione.
4.

Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati; ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

p.q.m.

3

Maria Giuseppina.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 10/06/2014

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