Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32970 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32970 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Zoccheddu Francesco, nato a Ventimiglia 1’08/08/1962

avverso la sentenza emessa il 12/03/2013 dal Tribunale Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, per morte dell’imputato

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Francesco Zoccheddu ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 07/06/2012 nei confronti
del suo assistito dal Giudice di pace di Roma: l’imputato risulta essere stato
condannato a pena pecuniaria per il delitto di minaccia, in ipotesi commesso in
danno dell’Avv. Pierpaolo Bagnasco a mezzo di un fax inviato allo studio di

Data Udienza: 30/05/2014

quest’ultimo. I fatti si riferiscono ad alcune iniziative assunte dallo Zoccheddu
nei confronti del suddetto legale, che lo aveva assistito in alcuni procedimenti
come aderente ad un’associazione nazionale: non intendendo più essere da lui
patrocinato, l’imputato lo aveva sollecitato a restituirgli in originale tutti i
fascicoli di parte e relativi documenti, e con il fax in rubrica gli aveva paventato
che altrimenti la situazione sarebbe andata sempre peggio, fino a risultare
“l’inizio del suo incubo”.
Nell’interesse del ricorrente si deduce:

data del fax in questione, tanto più che nello scritto lo Zoccheddu
rappresentava la prospettiva di altre iniziative, fra cui un esposto al
Consiglio dell’ordine degli avvocati che è accertato intervenne in epoca
apparentemente posteriore rispetto alla data stampigliata sul fax, a
conferma della inaffidabilità di quella indicazione;
erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen., atteso che (per le ragioni
appena evidenziate) l’imputato non intese minacciare il Bagnasco di un
ingiusto danno, ma solo comunicargli che avrebbe esercitato un suo
diritto, sollecitando un intervento del Consiglio dell’ordine forense su un
comportamento che riteneva deontologicamente scorretto;
mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata, laddove non risulta che (quanto meno in punto di
elemento soggettivo del contestato reato ex art. 612 cod. pen.) il giudice
di merito abbia tenuto conto delle condizioni personali dello Zoccheddu,
invalido al 100% e sottoposto ad amministrazione di sostegno;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alle statuizioni civili, non essendo comunque provato che l’Avv.
Bagnasco riportò danni di sorta dalla condotta del prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo
sopravvenuto il decesso dello Zoccheddu, come documentato dal difensore
dell’imputato con comunicazione pervenuta alla Cancelleria di questa Corte e
risultante dal certificato di morte successivamente acquisito.
Non vi sono peraltro gli estremi per una pronuncia più ampiamente
liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto (fermo restando che
dalla motivazione delle sentenze di merito emerge con chiarezza che l’esposto al
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma fu comunque precedente rispetto al

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il difetto di tempestiva querela, non essendo appurata con certezza la

fax contenente le frasi minacciose) il riferimento ad una situazione di “incubo”
che sarebbe derivata per l’Avv. Bagnasco dalla mancata restituzione del
carteggio integrava ictu °culi la prospettazione di un male ingiusto.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte

Così deciso il 30/05/2014.

dell’imputato.

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